Leggi regionali, il Governo non impugna 11 provvedimenti: ok a bilanci, energia e rendiconti

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sedici leggi regionali e ha deliberato di non impugnare undici provvedimenti, ritenuti conformi all’ordinamento costituzionale.

Tra le leggi esaminate figurano diversi testi di carattere finanziario e organizzativo. Per il Lazio, il Governo ha deciso di non impugnare la legge n. 18 del 4 dicembre 2025, relativa all’esecuzione degli impegni assunti con lo Stato e a disposizioni varie, e la legge n. 19 del 9 dicembre 2025 sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.

Via libera anche alle principali leggi di bilancio del Trentino-Alto Adige, con la non impugnazione della legge regionale collegata alla stabilità 2026 e del bilancio di previsione 2026-2028, oltre alla legge della Provincia autonoma di Bolzano che modifica la normativa sulla tutela degli habitat acquatici e sull’esercizio sostenibile della pesca.

Per le Marche il Consiglio dei ministri ha ritenuto conforme il rendiconto generale per l’anno 2024, mentre per la Valle d’Aosta è stata confermata la legittimità della legge di sostegno alla manifestazione sportiva “Trofeo CONI Winter” 2025.

In Piemonte non viene impugnata la legge sulla promozione e il sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo, un provvedimento considerato in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica.

Ampio spazio anche alla Sardegna, con la decisione di non impugnare tre leggi: l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2026, l’attribuzione del vincolo di bilancio a seguito dell’accordo Stato-Regione del 5 dicembre 2025 e la proroga dei termini di validità delle graduatorie.

Oltre alle non impugnazioni, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare integralmente all’impugnativa della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 16 del 16 giugno 2025, relativa al trasporto pubblico non di linea e all’organizzazione del trasporto pubblico locale. La decisione è stata motivata dal fatto che le indicazioni contenute nella sentenza n. 163/2025 della Corte costituzionale consentono di ritenere superate le precedenti censure di illegittimità.

Il quadro complessivo conferma un orientamento di leale collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni, con il Governo che ha ritenuto i provvedimenti esaminati compatibili con il riparto di competenze e con i principi costituzionali.