Centosessanta milioni di euro. Detto così, sembra un numero lanciato per fare rumore, una cifra “da copertina” più che da tribunale. Ed è infatti il primo istinto: pensare che sia una sparata, un modo per alzare la posta e intimidire l’avversario. Fabrizio Corona l’ha definita un “atto intimidatorio con metodo mafioso”. Ma, al di là del linguaggio e della polemica, la domanda vera è un’altra: perché proprio 160 milioni? E soprattutto: come si costruisce, tecnicamente, una richiesta di risarcimento di questa dimensione?
I colleghi di Today, per provare a tradurre il clamore in diritto, hanno interpellato due avvocati, Giovanni Adamo e Andrea Di Pietro. La sintesi è semplice e spiazzante: la cifra può apparire enorme, ma non è per forza casuale. È spesso l’esito di una strategia processuale e di un’architettura di parametri che, nel caso di un gruppo mediatico e quotato, possono far crescere i numeri in modo vertiginoso.
Il primo concetto, decisivo, è questo: “l’Italia non è l’America”. Adamo lo dice in modo netto: “Il nostro ordinamento non conosce i danni punitivi come negli Stati Uniti”. Significa che una causa civile non serve a “punire” chi ha sbagliato e a “dargli una lezione” a colpi di milioni. Serve a riparare un danno effettivamente subito, patrimoniale o non patrimoniale, e a quantificarlo in modo plausibile. È qui che la percezione del pubblico spesso si ribalta: se non si può punire, allora perché si chiede così tanto? Perché, rispondono i legali, il danno può essere costruito e motivato su basi oggettive, e perché in giudizio si parte spesso “alti”, sapendo che poi il tribunale potrà ridimensionare.
E infatti l’altro avvocato sentito da Today, Andrea Di Pietro, mette in guardia con un caveat che in questi casi è quasi una regola non scritta: “Normalmente i giudici ridimensionano di molto le richieste”. Tradotto: anche se una parte vince, non è detto che incassi l’intero importo domandato. Le richieste iniziali possono rappresentare il tetto massimo della pretesa, la cornice dentro cui il giudice potrà muoversi. E ci sono precedenti che mostrano quanto la strada sia tutt’altro che lineare: Adamo ricorda il caso Fiat del 2012, quando l’azienda chiese sette milioni a Corrado Formigli e alla Rai per un servizio televisivo. Ci fu una condanna in primo grado, poi un ribaltamento in appello e la Cassazione confermò: alla fine Fiat non vide un euro. Un esempio che serve a dire una cosa sola: le cifre in partenza non sono una sentenza.
Se, però, la cifra non è casuale, quali sono i mattoni che la compongono? Un primo parametro è la diffusione, la “viralità”. Adamo lo riassume così: “La diffusione costituisce uno dei parametri oggettivi per valutare il danno”. Non è la stessa cosa un contenuto visto da poche persone e un format che macina milioni di visualizzazioni, viene ripreso dai media tradizionali, rimbalza sui social e diventa conversazione nazionale. Più il contenuto circola, più si amplia la platea potenzialmente “lesa”, e più il danno reputazionale può essere sostenuto come maggiore. È un ragionamento che, nel dibattito pubblico, suona quasi come un’ovvietà, ma in causa diventa un elemento da documentare: numeri, report, rassegna stampa, riprese, condivisioni.
C’è poi l’altro parametro, ancora più delicato: la notorietà. Sempre Adamo spiega che “nelle tabelle per la liquidazione equitativa del danno ci sono la notorietà del diffamato e quella del diffamante”. È una frase che racconta un meccanismo cinico ma reale: non tutte le diffamazioni “pesano” allo stesso modo, perché non tutte le voci hanno lo stesso megafono e non tutti i bersagli hanno lo stesso valore reputazionale. Se un perfetto sconosciuto lancia un’accusa e nessuno lo ascolta, l’impatto può essere marginale. Se a parlare è una figura con un seguito enorme, capace di catalizzare attenzione e polarizzazione, la situazione cambia. E se dall’altra parte ci sono nomi di primissimo piano, la reputazione diventa un capitale che, in giudizio, può essere quantificato.
Fin qui il danno reputazionale. Ma la partita dei 160 milioni si gioca soprattutto su un’altra frontiera: il possibile danno patrimoniale. Qui la cifra smette di sembrare fantascienza e diventa, almeno in teoria, “costruibile”. Adamo ragiona su un esempio che, nel caso di una società quotata, pesa come un macigno: “Pensiamo a un ipotetico crollo del prezzo delle azioni. Se si dimostra che quel crollo è legato alla campagna di Corona, allora sì che parliamo di danni patrimoniali enormi”. Non serve un tracollo totale: basterebbe dimostrare un nesso causale tra un fatto mediatico e una perdita economica misurabile, anche solo in termini di valore di mercato, investitori che vendono, percezione di rischio che aumenta.
Non è facile, ed è qui che si capisce perché in Italia “si parte alto” e poi si vede. Ma è anche il punto in cui, per un gruppo come Mediaset/MFE, la scala cambia: non si discute più del danno alla singola persona, ma dell’eventuale impatto sull’azienda, sulla fiducia degli inserzionisti, sui contratti. Il testo che mi hai fornito richiama proprio questa distinzione: se Mediaset riuscisse a provare perdite patrimoniali concrete, come sponsor persi o contratti saltati, “allora sì, quella cifra ha un fondamento”. Se invece si tratta “solo” di reputazione, storicamente è difficile arrivare a somme di quel livello.
Ed è qui che entrano in gioco gli atti, così come vengono riassunti nel materiale: nella causa civile, i legali del gruppo parlano apertamente di “agguato mediatico” e di “ecosistema persecutorio” costruito attraverso il format, sostenendo che l’obiettivo non fosse soltanto mettere in piazza il privato di personaggi pubblici, ma anche incidere sul valore economico del gruppo. Nella ricostruzione riportata, si parla di un attacco rivolto agli “azionisti di controllo del gruppo, con le rispettive famiglie, oltre all’autrice e conduttrice più importante delle reti Mediaset e altri volti noti”, con “insinuazioni prive di fondamento”. E soprattutto compare un passaggio chiave: la narrazione avrebbe “una reale capacità distruttiva di valore” per un gruppo come Mediaset.
Su questo, secondo quanto riportato, i legali segnalerebbero anche profili “tipici di un aggiotaggio finanziario rilevante”. L’idea, messa nero su bianco nella ricostruzione, è che colpire vertici e volti simbolo possa minare credibilità e solidità dell’impresa agli occhi di inserzionisti, clienti, fornitori e investitori. In altre parole: non solo diffamazione, ma una dinamica che potrebbe avere ricadute economiche misurabili. E qui la cifra dei 160 milioni diventa una soglia che prova a tenere insieme più voci di danno: reputazione, business, mercato, investimenti, contratti.
Un passaggio ulteriore del testo che mi hai fornito insiste sul modello comunicativo contestato: la monetizzazione di “odio, violenza verbale, insulti, body shaming e persino allusioni agli orientamenti sessuali”, con la formula attribuita ai legali secondo cui Corona “crea il torbido e poi ci pesca dentro”, trasformando la distruzione dell’immagine altrui nel prodotto da vendere. È un impianto accusatorio che, in giudizio, serve a sostenere la sistematicità e la volontà, cioè a dare alla vicenda una cornice che vada oltre l’episodio singolo.
Resta, però, la variabile che spesso decide l’esito più dei titoli: la prova. Perché tutto ciò che suona logicamente coerente deve poi reggere davanti a un giudice. Il nesso causale tra contenuti e danni patrimoniali è il punto più difficile, quello su cui le cause si vincono o si perdono. Non basta dire “ha fatto danno”: bisogna dimostrare quanto, come e perché. E, come ricorda Di Pietro, anche quando una richiesta è motivata, “normalmente i giudici ridimensionano di molto”. Il che spiega, anche senza dietrologie, la scelta di partire da una cifra altissima: è il perimetro massimo, non la previsione dell’incasso.
Alla fine, quindi, i 160 milioni non sono un numero “magico”. Sono una somma che prova a tradurre in euro la scala del caso: la viralità, la notorietà, l’ecosistema mediatico, l’eventuale impatto su un gruppo quotato e la tesi – contestata e tutta da verificare in tribunale – che non si tratti solo di gossip aggressivo, ma di un attacco con potenziale economico. Il resto lo farà la giustizia, con la sua lentezza e i suoi tagli chirurgici. E soprattutto con una domanda che, in queste cause, torna sempre: quanto di quel clamore può diventare prova, e quanto resterà soltanto rumore.







