Tassa di soggiorno, addio al modello 21. FARE: “Vittoria di civiltà per l’extralberghiero”

Con l’ordinanza pubblicata il 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno messo la parola fine ad anni di incertezze interpretative che hanno gravato sul comparto turistico ricettivo italiano.

La Suprema Corte ha stabilito in via definitiva che la giurisdizione in materia di imposta di soggiorno appartiene al Giudice Tributario e non alla Corte dei Conti. Una pronuncia che conferma il nuovo assetto normativo introdotto dal legislatore nel 2020. Il gestore della struttura ricettiva non opera come agente contabile – figura di natura pubblicistica soggetta al giudizio di conto – ma agisce esclusivamente quale responsabile d’imposta.

Le conseguenze operative: stop al Modello 21

Per FARE (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera), questa pronuncia ha un effetto immediato e liberatorio sulle duplicazioni degli adempimenti burocratici. Viene meno il presupposto per la compilazione e l’invio del Modello 21 (Conto Giudiziale). Non maneggiando più denaro pubblico in senso tecnico, ma adempiendo a un obbligo di natura tributaria, i gestori non sono più tenuti alla resa del conto annuale presso la magistratura contabile.

Tassa di soggiorno, la dichiarazione del presidente Rosciano: “Fine al terrorismo psicologico”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ordinanza delle Sezioni Unite», dichiara Elia Rosciano, presidente nazionale di FARE. “Questa pronuncia – prosegue – smantella definitivamente il terrorismo psicologico che per anni ha aleggiato sui nostri associati, costretti a temere contestazioni per danno erariale o procedimenti per peculato in conseguenza di meri errori amministrativi”.

“La Cassazione certifica ciò che sosteniamo da tempo. Il rapporto tra Comune e gestore è un rapporto tributario, non di servizio pubblico. I gestori continueranno a versare quanto dovuto e a presentare la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate. Ma sono finalmente liberi dall’obsoleto fardello del Modello 21, che peraltro riproduceva dati già in possesso del Comune a seguito del versamento periodico dell’imposta nelle sue casse”, conclude.