Test anti droga e alcol a sorpresa sul lavoro: controlli immediati se c’è “ragionevole motivo”, ecco cosa cambia

Non più solo controlli programmati o test dopo un incidente. Con le nuove disposizioni previste dall’articolo 17 del decreto legge 159/2025, il cosiddetto decreto sicurezza, i controlli anti droga e anti alcol nei luoghi di lavoro potranno scattare anche in modo immediato, durante l’orario di servizio, se esiste un “ragionevole motivo” di sospetto. A chiarirlo è una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che definisce il perimetro applicativo della norma.

I test non rappresentano una novità assoluta nel sistema italiano. Finora, però, erano legati a due circostanze precise: la sorveglianza sanitaria periodica o il verificarsi di un incidente. Il nuovo quadro normativo amplia la possibilità di intervento. Nelle attività considerate a rischio, il medico competente potrà effettuare l’accertamento anche in qualunque momento, purché sussista una motivazione fondata.

Proprio su questo punto la circolare invita alla cautela. La legge parla infatti di “presenza di ragionevole motivo”, concetto che necessita di criteri condivisi. Per questo l’Ispettorato ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni che dovrà ridefinire condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Senza linee guida precise, il rischio sarebbe quello di applicazioni disomogenee o contenziosi.

Il principio che guida la norma è quello della prevenzione. Evitare che lavoratori impegnati in mansioni pericolose – dalla guida di mezzi alla gestione di macchinari complessi – possano operare in condizioni alterate e mettere a rischio sé stessi e gli altri. L’intervento del medico competente diventa dunque uno strumento di tutela, non una misura punitiva automatica.

La circolare affronta anche un altro nodo: la disponibilità di medici competenti, soprattutto nelle piccole imprese. Per favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, gli organismi paritetici delle aziende fino a dieci lavoratori e quelli aderenti al sistema della bilateralità potranno stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali o con medici competenti. Un passaggio necessario per rendere effettiva la norma, evitando che resti solo sulla carta.

Tra le novità non c’è soltanto il capitolo controlli. Ai medici competenti viene affidato anche un compito ulteriore: informare i lavoratori sui rischi oncologici legati all’attività svolta e promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza. Un’estensione del ruolo sanitario che rafforza la dimensione preventiva della sicurezza sul lavoro.

Sul fronte organizzativo arriva inoltre il badge di cantiere. Non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. L’obiettivo è rendere più efficaci controlli e verifiche nei cantieri, riducendo il rischio di irregolarità. In caso di mancato rispetto dell’obbligo, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Infine, stretta anche sulla patente a punti delle imprese. La presenza di lavoratori “in nero” comporterà la decurtazione di cinque crediti per ogni dipendente irregolare, indipendentemente dal numero di giornate di impiego non dichiarato. Una misura che punta a rendere più incisiva la lotta al lavoro sommerso.

Il nuovo impianto normativo rafforza dunque l’idea di una sicurezza fondata su controlli più tempestivi, tracciabilità e responsabilità. Restano da definire i dettagli operativi, ma il segnale è chiaro: la prevenzione diventa centrale e i margini di tolleranza si restringono.