Fine del penale, almeno per ora. E con una frase che pesa come una pietra sul dibattito che da mesi accompagna uno dei capitoli più spinosi dell’ultimo Totti: il gip archivia l’inchiesta per abbandono di minore che aveva portato Francesco Totti e Noemi Bocchi nel registro degli indagati. Nessun reato, scrive il giudice. Se mai resta qualcosa, è materia da codice civile, da giudice di famiglia.
Il cuore dell’ordinanza è in quel passaggio che taglia l’aria e la polemica insieme: «Non diversamente da come ritenuto dal pm – scrive il gip – la vicenda appare effettivamente rivestita di rilevanza unicamente civilistica, senza per ciò solo costituire anche l’invocato reato di abbandono di minori». Tradotto: la questione può anche essere oggetto di conflitto tra adulti, ma non è automaticamente un illecito penale.
Per capire da dove nasce tutto bisogna tornare al 26 maggio 2023, la sera che diventa perizia, ricostruzione, nervo scoperto. Quella notte, si legge, Totti e Bocchi avevano lasciato i figli per alcune ore nella loro abitazione a Roma nord. Un fatto che, nell’impianto del provvedimento, non è il punto decisivo. Il punto è un altro: per configurare l’abbandono serve qualcosa in più della semplice assenza. Serve il pericolo.
Il gip lo scrive in modo netto, chiarendo l’asticella giuridica: l’abbandono è «un reato cosiddetto di pericolo concreto» e richiede che dalla condotta «derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo». E qui, secondo il giudice, quel pericolo non c’è.
Il passaggio centrale, quello che chiude davvero la porta, è questo: «Non si può tacere che la sera dei fatti i minori… versavano al di fuori di qualsiasi pericolo – invero anche solo potenziale o teorico – per la propria incolumità». I bambini, ricostruisce il gip, avevano cenato, erano andati a letto, erano «in una casa del tutto agibile ed in buone condizioni, con le utenze attive». E soprattutto con un elemento che, nell’ordinanza, cambia la prospettiva: c’era «un adulto nello stabile “ingaggiato per stare in loro compagnia o che, quantomeno, era stato precedentemente allertato ad intervenire in caso di bisogno”». Quando arrivò la polizia giudiziaria, i minori erano «dormienti».
Non basta, aggiunge ancora il giudice, evocare un rischio senza indicarlo: «Né risulta specificata la fonte del potenziale pericolo». E viene ricordato anche un dettaglio legato alla preoccupazione manifestata: non scenari di pericolo, semmai il timore di non spaventare la bambina.
L’archiviazione è senza condizioni, con una conclusione altrettanto chiara: «Non si possa dire provato, né provabile» che Totti e Bocchi abbiano esposto i minori a un pericolo. Il penale esce di scena. Se resta un conflitto, è un terreno diverso, con regole diverse, e un giudice diverso.
In questo quadro si inserisce anche uno dei messaggi più citati e più “rumorosi” dell’intera vicenda, attribuito a Ilary Blasi e indirizzato a Totti: «Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?». È una frase che racconta la temperatura emotiva del caso, ma che nell’ordinanza non basta a costruire, da sola, l’elemento richiesto dal reato: il pericolo concreto.
Dopo la decisione, le posizioni restano speculari. Da un lato la soddisfazione della difesa di Totti, rappresentata dal penalista Gianluca Tognozzi e dal civilista Antonio Conte. Dall’altro l’attacco frontale dell’avvocato di Ilary Blasi, Fabio Lattanzi, che mette in discussione impianto e ricostruzione: «Si tratta di una decisione che non capisco e non condivido. Non ritengo corretta l’argomentazione giuridica. È errata la ricostruzione del fatto. Valuterò con la mia cliente quali azioni intraprendere. Il fatto certo è che una bambina di sei anni e starà lasciata da sola e si è fatto di tutto per nasconderlo. Mi chiedo se l’indagato non fosse stato Totti cosa sarebbe accaduto».
È qui che la storia si spacca in due binari: quello penale, archiviato, e quello civilistico che resta sullo sfondo come possibile prosecuzione, se qualcuno deciderà di portarlo davanti al giudice di famiglia. Nel frattempo, l’ordinanza del gip mette un punto fermo su ciò che, per la giustizia penale, conta davvero: senza pericolo concreto, l’abbandono non regge. E tutto il resto, per quanto rumoroso e divisivo, appartiene a un altro capitolo.







