Piazze vietate a chi è già stato condannato, fermo preventivo durante le manifestazioni, giro di vite su coltelli e armi improprie, nuovi paletti per l’ingresso in Italia. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sicurezza, un pacchetto di misure – l’ennesimo di una lunga serie – che interviene in modo diretto su manifestazioni pubbliche, prevenzione e ordine pubblico, ampliando i poteri di intervento delle forze di polizia e introducendo nuove fattispecie di divieto e sanzione.
Una delle novità principali riguarda il divieto di partecipazione a riunioni e assembramenti in luogo pubblico. Il provvedimento potrà essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna per una serie di reati considerati particolarmente gravi. In questi casi, il condannato potrà essere formalmente escluso dalla partecipazione a manifestazioni pubbliche.
La bozza del decreto prevede anche un ruolo attivo del questore, che potrà prescrivere al soggetto colpito dal divieto di comparire personalmente, una o più volte e negli orari indicati, presso l’ufficio o il comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni interdette. La violazione del divieto comporta pene che vanno da quattro mesi a un anno di reclusione.
L’elenco dei reati che fanno scattare l’interdizione è ampio e comprende una dozzina di fattispecie: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione e saccheggio, strage finalizzata ad attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, incendio e danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri e aziende agricole. Rientrano anche l’attentato alla sicurezza dei trasporti, l’omicidio volontario e preterintenzionale, anche tentato, e le lesioni personali aggravate, commesse con armi, sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite. Il divieto si applica inoltre in caso di violenze contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, contro sanitari, arbitri o altri soggetti incaricati di garantire la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.
Altro punto centrale del decreto è l’introduzione del cosiddetto “fermo di prevenzione”. L’articolo 7, comma 2, prevede la possibilità per ufficiali e agenti di polizia, durante specifici servizi disposti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e trattenere fino a un massimo di dodici ore persone per le quali sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento dell’evento e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche.
Il fermo potrà essere disposto solo in presenza di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto. Tra questi, il possesso di armi o strumenti atti a offendere, l’uso di petardi, caschi o strumenti che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona, ma anche la presenza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di manifestazioni pubbliche negli ultimi cinque anni.
Il decreto interviene anche sul piano procedurale. Gli articoli 12 e 13 introducono una disciplina che riguarda i casi in cui appare evidente la presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, l’uso legittimo delle armi o lo stato di necessità. In queste situazioni, il pubblico ministero procederà a un’annotazione preliminare, in un registro separato, del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Il testo assicura che restano garantite le tutele difensive oggi previste in caso di iscrizione nel registro degli indagati.
Capitolo a parte riguarda le armi improprie. Il decreto stabilisce che chiunque porti fuori dalla propria abitazione lame affilate o appuntite superiori a otto centimetri senza giustificato motivo rischia la reclusione da sei mesi a tre anni. Viene inoltre introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite web e piattaforme elettroniche, di armi improprie e strumenti da punta e taglio.
Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative, inflitte dal prefetto, che vanno da 500 a 3mila euro, con aumenti fino a 12mila euro in caso di reiterazione e con la possibile revoca della licenza. Il compito di vigilare e sanzionare le vendite online è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il decreto introduce anche l’obbligo per gli esercenti di tenere un registro elettronico delle operazioni di vendita, da aggiornare quotidianamente, pena sanzioni amministrative da 2mila a 10mila euro. Queste misure entreranno in vigore sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legge.
Infine, il provvedimento interviene anche sulle norme in materia di immigrazione. Vengono inseriti tra i reati ostativi all’ingresso in Italia quelli legati all’alterazione di armi, alla fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, al porto d’armi senza licenza e al possesso di particolari strumenti da punta e taglio. Si tratta di fattispecie per le quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, ora considerate incompatibili con l’ingresso nel territorio nazionale.
Un pacchetto articolato, che rafforza l’asse della prevenzione e della sicurezza pubblica, e che sposta in avanti la soglia dell’intervento statale prima che i reati si consumino. Con effetti che si misureranno soprattutto nelle piazze e nelle manifestazioni, dove il decreto cambia in modo sostanziale il perimetro di ciò che è consentito e di chi può partecipare.







