La partita del referendum sulla giustizia si riapre all’improvviso, e lo fa dal luogo più delicato: l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione. Dopo una lunga camera di consiglio, il Palazzaccio ha ammesso il nuovo quesito presentato lo scorso gennaio con la sottoscrizione di 500mila firme, frutto della mobilitazione promossa dal comitato dei “volenterosi”, quindici giuristi guidati dall’avvocato Carlo Guglielmi. Una decisione che, per come viene raccontata, non è soltanto un passaggio tecnico: è un cambio di scenario che rimette in discussione procedure già avviate e, soprattutto, la tenuta della data fissata per la consultazione del 22 e 23 marzo.
Il punto politico e giuridico ruota attorno a una domanda apparentemente semplice, ma capace di incendiare mesi di polemica: la richiesta di referendum già presentata dai parlamentari e già ammessa dalla Cassazione impediva ai cittadini di avanzare un nuovo quesito sulla stessa legge di revisione costituzionale, perché considerabile “reiterativa”? Oppure la strada restava percorribile, proprio perché la Costituzione riconosce anche ai cittadini – oltre che a parlamentari e Regioni – la facoltà di promuovere la consultazione e perché un quesito più chiaro poteva favorire una partecipazione più ampia e consapevole?
La Cassazione, con la sua pronuncia, sceglie la linea più complessa sul piano delle conseguenze, ma che viene descritta come la più coerente con il dettato costituzionale. La nuova formulazione, più estesa rispetto a quella dei parlamentari, viene ritenuta ammissibile e, di fatto, sostituisce il quesito precedente. È questo il passaggio che può avere un effetto immediato: se cambia il testo sottoposto agli elettori, cambiano anche gli adempimenti e i tempi. E qui entra in gioco un dettaglio che, nel racconto di queste ore, si trasforma in un salvagente istituzionale: l’indicazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di evitare la stampa delle schede fino all’esito della Suprema Corte. Un accorgimento che potrebbe impedire di far ripartire l’intero iter e, quindi, di far slittare automaticamente la consultazione già calendarizzata.
Nell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum viene richiamato l’articolo 16 della legge n. 352 del 1970 e viene messo a verbale che, con ordinanza del 18 novembre 2026, lo stesso Ufficio aveva già ammesso quattro richieste di referendum sul testo della legge. Poi il passaggio decisivo: “dato atto che si intende venuto meno il quesito enunciato in detta ordinanza”, la Cassazione formula ora un nuovo quesito, riferendolo sia alla richiesta ammessa con la pronuncia attuale sia alle quattro richieste già indicate. Il testo, così come riportato, chiede: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”
La differenza non è di lana caprina. Il quesito presentato dai quindici giuristi viene valutato più chiaro ed esplicito nel richiamo agli articoli della Costituzione coinvolti dalla riforma della giustizia, quella che introduce la separazione tra pubblici ministeri e giudici e ridisegna le funzioni di autogoverno delle toghe. Nel testo si fa riferimento anche ai nuovi organi previsti: due Consigli superiori della magistratura, uno per ciascuna carriera, e l’Alta Corte disciplinare. E si richiama il meccanismo del sorteggio secco per l’elezione dei componenti togati, una “estrazione a sorte” che è tra i punti più discussi nel confronto politico e tra i giuristi.
Ora l’ordinanza viene notificata alla presidenza del Consiglio dei ministri, al Quirinale e alla Corte costituzionale, oltre che alle parti, quindi al comitato dei quindici e all’avvocato Guglielmi. Il nodo, inevitabilmente, si sposta sui tempi: bisognerà capire se i termini vengono riconteggiati e se la data del 22-23 marzo resta sostenibile o se si va verso uno slittamento. La sensazione è che la questione, da tecnica, diventi immediatamente politica, perché la consultazione sulla riforma Nordio-Meloni è già al centro di uno scontro durissimo tra governo e magistratura e perché la scelta della data, in un calendario già affollato, ha un peso diretto sulla partecipazione.
Da Palazzo Chigi, secondo quanto viene riportato, si è insistito sull’idea che l’iniziativa popolare potesse essere letta come una manovra dilatoria. La Cassazione, però, con questa decisione riafferma un principio diverso: le 500mila firme raccolte in poche settimane – e, per come viene sottolineato, nel pieno delle vacanze natalizie – rappresentano l’esercizio di una facoltà riconosciuta ai cittadini dalla Carta, proprio mentre la riforma propone di modificare alcuni ingranaggi costituzionali della giustizia. E in questa cornice il paradosso politico è evidente: la stessa Costituzione che la riforma intende aggiornare è quella che legittima l’iniziativa che oggi rimette tutto in movimento.
La svolta del Palazzaccio, dunque, non chiude la partita: la complica e la rende più vera, perché costringe le istituzioni a fare i conti con due piani che si sovrappongono ma non coincidono mai del tutto. Da una parte il diritto, con i suoi passaggi e i suoi tempi; dall’altra la politica, che su giustizia e referendum si gioca pezzi di consenso e di identità. E mentre l’ordinanza corre tra Quirinale, Palazzo Chigi e Consulta, una domanda resta appesa sopra la cerimonia istituzionale: la consultazione resterà al 22 e 23 marzo o, con il nuovo quesito, l’orologio ripartirà davvero da zero?







