Il TAR Lazio dichiara illegittima la circolare del Ministero dell’Interno, che imponeva l’identificazione fisica (self check-in) degli ospiti nelle strutture ricettive. Accolto, quindi, il ricorso presentato dalla Federazione FARE (Associazioni Ricettività Extralberghiera). Questa la sintesi della sentenza pubblicata martedì 27 gennaio dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha ritenuto la circolare «contrastante» con la riforma del 2011 e «non sufficientemente giustificata».
Rosciano (FARE): «Sicurezza non sia una scusa»
«La sentenza conferma ciò che FARE sostiene da sempre: la sicurezza non può essere una scusa per rallentare l’evoluzione del settore e caricare di responsabilità improprie chi lavora nel rispetto della legge», dichiara Elia Rosciano, presidente della Federazione nazionale.
Self check-in, cosa afferma la sentenza
Il provvedimento impugnato, risalente al 18 novembre 2024, obbligava i gestori a identificare fisicamente gli ospiti – un obbligo non previsto dalla legge e in contrasto con la riforma del 2011 che aveva già semplificato le procedure di registrazione.
Il TAR ha riconosciuto, in sintesi, che l’identificazione de visu non è prevista dall’art. 109 del TULPS; la misura era sproporzionata e non giustificata da necessità reali; la circolare violava i principi di legalità e parità di trattamento; l’onere imposto era eccessivo e dannoso soprattutto per il settore extralberghiero, che non dispone delle stesse risorse strutturali delle grandi strutture alberghiere.
Con questa sentenza, FARE ribadisce il suo ruolo di rappresentanza del comparto extralberghiero, a tutela della legalità, dell’innovazione e della competitività. «Non ci siamo mai opposti alle regole – afferma Rosciano – ma solo alle regole sbagliate. Le regole servono, ma devono essere adeguate ai tempi moderni, alle sfide che ci attendono, per rendere il turismo italiano sempre più attraente e competitivo sul mercato internazionale. Oggi possiamo dire che la giustizia ci ha dato ragione».