Rigopiano, nove anni dopo, continua a fare la stessa domanda con la voce di chi non può più permettersi il lusso della pazienza: se “i 29 morti si potevano e si dovevano salvare”, come ha stabilito la Corte d’Appello di Perugia nell’appello bis, perché a pagare sono soprattutto i funzionari e non i vertici? Perché escono indenni i presidenti della Regione, e perfino il sindaco di Farindola, mentre la sentenza inchioda la pubblica amministrazione e condanna tre dirigenti regionali per disastro colposo legato a un piano valanghe non redatto?
La risposta più onesta è anche quella più scomoda: non è detto che “chi comanda” sia sempre, automaticamente, “chi risponde” in un processo penale. E non perché il potere renda immuni, ma perché il penale non giudica il clima, non giudica le percezioni, non giudica la catena delle responsabilità “morali” come le leggiamo nella vita pubblica. Il penale giudica atti e omissioni tipizzate, doveri precisi, competenze assegnate, e soprattutto un nesso di causa dimostrabile con standard altissimi. In soldoni: per condannare un vertice non basta l’idea – spesso verissima sul piano politico – che “era lui a dover vigilare”. Bisogna dimostrare che aveva un obbligo giuridico specifico, che quell’obbligo è stato violato, che quella violazione ha inciso concretamente sull’evento, e che senza quella violazione l’evento non si sarebbe verificato o avrebbe avuto esiti diversi. E tutto questo “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Qui sta il punto: nel diritto penale la colpa non è un sentimento, è un meccanismo. Funziona se riesci a inchiodarlo ai documenti, alle competenze, alle firme, alle procedure, alle comunicazioni, alle scadenze, ai ruoli. E spesso, nel mondo reale, quei chiodi stanno nelle mani di chi lavora sotto il livello politico: dirigenti, funzionari, responsabili di settore, tecnici. Persone che non decidono l’indirizzo generale, ma governano la macchina. Sono quelli che, in un fascicolo, hanno una casella “di competenza” più netta e un dovere d’azione più “tracciabile”.
Il vertice politico, per contro, è una figura paradossale. Ha potere, ma non sempre ha “il dovere tecnico” formalizzato. O meglio: può avere doveri di indirizzo, di impulso, di vigilanza generale, ma tradurre questa cornice in una responsabilità penale diretta richiede un passaggio ulteriore. Devi dimostrare che quel vertice non solo “avrebbe potuto intervenire”, ma doveva intervenire in quel modo, su quel punto, in quel momento, e che la mancata azione è stata determinante. È un livello di prova difficile, soprattutto quando l’organizzazione amministrativa è fatta – per definizione – per distribuire competenze e schermare la politica con la burocrazia.
Rigopiano, in questo senso, diventa un caso simbolico perché la Corte d’Appello ha riconosciuto qualcosa che per anni è stato respinto come alibi collettivo: non fu solo “caso”, non fu solo “destino”, non fu solo “valanga e terremoto”. La Corte, per la prima volta, secondo le parole del procuratore generale Paolo Barlucchi, ha certificato “l’inerzia e la responsabilità della pubblica amministrazione per una tragedia”. Ma la stessa frase che dà dignità giudiziaria al dolore dei familiari contiene una trappola: “pubblica amministrazione” è una macchina, non un volto. E quando devi trasformare una macchina in imputati, devi scegliere i punti in cui la macchina aveva un obbligo definito.
E allora arriviamo al cuore della decisione: la condanna a due anni per disastro colposo a tre funzionari della Regione Abruzzo, ritenuti responsabili di non aver compilato il piano valanghe. Qui la responsabilità è “agganciabile”: quel piano è un atto amministrativo, ha un contenuto, una funzione, una collocazione nella catena di sicurezza. Se il processo riesce a dimostrare che quel piano era dovuto e che la sua assenza ha prodotto un vuoto operativo, il giudice può dire: l’omissione ha contribuito al disastro.
Ma perché non i vertici? Perché – e qui non si parla di giustizia poetica ma di tecnica processuale – il vertice può sostenere (e spesso sostiene) che l’atto specifico non era nella sua sfera, che lui non era il titolare del procedimento, che aveva delegato, che la struttura organizzativa prevedeva altro. E il giudice, se non ha prove solide per smentire quella ricostruzione, non può “condannare per intuizione” o “per coerenza narrativa”. Se lo facesse, la sentenza verrebbe spazzata via in Cassazione. È crudele, ma è anche la garanzia che il penale non diventi un tribunale politico.
C’è poi un secondo fattore che esaspera la sensazione di ingiustizia: la prescrizione. Nel racconto di questa vicenda, la Corte ha riconosciuto responsabilità di due funzionari della Provincia, ma per reati ormai prescritti. E la prescrizione, agli occhi di chi aspetta giustizia, è l’equivalente istituzionale di una porta sbattuta: non significa “innocenti”, significa “non più giudicabili”. È una differenza enorme sul piano giuridico, ma emotivamente è quasi indistinguibile da un’assoluzione. Se in più a questo aggiungi che altri imputati vengono assolti, ottieni l’effetto che i familiari descrivono da anni: due sentenze che sembravano avviare verso un “liberi tutti”, poi la Cassazione che impone un appello bis, e infine una decisione che riconosce colpe ma lascia scappare figure simboliche.
Il caso del sindaco di Farindola, evocato nella rabbia dei familiari, è l’esempio perfetto del cortocircuito tra responsabilità “percepita” e responsabilità penale. “Il sindaco l’ha accompagnato all’albergo”, urla una madre mostrando la foto del figlio. “Le scuole erano state chiuse, dovevano chiudere pure l’albergo”. È un ragionamento che, sul piano del buonsenso, è quasi impossibile contestare. Ma in un’aula penale diventa: il sindaco aveva il potere giuridico di imporre la chiusura? Con quale atto? Sulla base di quali presupposti tecnici? Con quali informazioni disponibili in quel momento? E soprattutto: il mancato provvedimento è la causa diretta e immediata delle morti o è uno dei fattori, dentro un evento complesso, che non consente di dire “senza quella omissione, quei 29 non sarebbero morti”?
Sono domande tremende, perché sembrano ciniche. Ma sono le domande che decidono l’assoluzione o la condanna. E quando l’evento è complesso – neve copiosa, isolamento, viabilità, richiesta di mezzi, catena di soccorsi, tempi, comunicazioni – il nesso causale si frammenta. Più si frammenta, più diventa difficile attribuirlo “in alto”. In basso, invece, spesso è più lineare: “questo atto doveva esserci, non c’è stato”.
C’è anche un terzo elemento, più politico che giuridico ma con effetti concreti: la pubblica amministrazione è costruita per essere “a prova di tribunale”, cioè per distribuire ruoli e responsabilità, per formalizzare passaggi, per scaricare la decisione finale su competenze definite. È un sistema che, quando funziona, tutela i cittadini perché rende tracciabili le procedure. Ma quando non funziona e succede una tragedia, produce l’effetto opposto: la responsabilità si disperde, e alla fine rimane dove è più facile dimostrarla, non dove fa più rumore.
È qui che la sentenza diventa davvero “storica” e insieme “insufficiente”. Storica perché spezza la narrazione dell’inevitabile: non è stato il fato, c’è stata inerzia. Insufficiente perché l’inerzia, se non la leghi ai nomi “che contano”, sembra ancora una responsabilità senza volto. Per chi ha perso un figlio, ogni assoluzione dei vertici suona come un’ingiustizia aggiuntiva, una seconda valanga: quella delle carte, dei cavilli, dei tempi, delle competenze.
Eppure, dentro questa durezza, qualcosa resta chiaro: la Corte ha detto che non era scritto. “Si potevano e si dovevano salvare” è una frase che, in un processo del genere, pesa come un macigno. Vuol dire che esiste un punto della storia in cui la macchina pubblica avrebbe dovuto muoversi in modo diverso. Non basta a restituire i morti, non basta a placare la rabbia, ma mette nero su bianco una cosa che per anni è stata respinta: il disastro non è stato soltanto naturale.
I familiari, ieri, hanno fatto rivivere i loro cari con le pettorine, i volti, i nomi. Hanno trasformato l’aula in un memoriale. Hanno ricordato anche Neve, il cane morto con loro, “perché anche quel cucciolone è entrato a far parte di questa grande famiglia unita dal lutto”. Quella scena spiega meglio di qualsiasi trattato perché l’idea che “paghino i funzionari e non i vertici” faccia esplodere il dolore: perché sembra la replica burocratica della tragedia, un’altra catena che si spezza sempre nello stesso punto, mai in cima.
La verità, però, è che il processo penale non è progettato per “dare un colpevole simbolico”. È progettato per punire chi, secondo prove rigorose, ha commesso un reato con condotta colposa causalmente rilevante. Quando i vertici escono, non significa necessariamente che “non c’entrano nulla” sul piano politico o amministrativo. Significa che, dentro quel perimetro, non è stato possibile dimostrare la loro responsabilità penale nel modo richiesto dalla legge.
È poco? Per chi attende giustizia da nove anni, sì. È troppo tecnico? Sì, e infatti fa male. Ma è anche l’unica chiave per capire il paradosso: nel nostro sistema la responsabilità non sale automaticamente con la gerarchia. Sale solo se sale la prova. E la prova, spesso, è nelle firme e nei piani che qualcuno doveva scrivere e non ha scritto.
Rigopiano resta lì: una montagna che non smette di chiedere conto. La sentenza riconosce che non era inevitabile. Ma il modo in cui distribuisce colpe e assoluzioni dice anche un’altra cosa, più amara: la giustizia penale può certificare l’inerzia della pubblica amministrazione, e tuttavia lasciare aperta la domanda che pesa di più per chi ha perso tutto. Chi decide davvero, quando si deve salvare qualcuno? E chi risponde davvero, quando non lo si salva?







