Le frasi scritte da Andrea Sempio sui forum, i suoi diari personali e il materiale pornografico rinvenuto sul computer di Alberto Stasi possono avere un valore nell’accertamento delle responsabilità per l’omicidio di Chiara Poggi? La questione ha provocato un duro scontro tra due penalisti, Liborio Cataliotti, difensore di Sempio, e Michele Sarno, divisi sull’interpretazione dell’articolo 133 del codice penale e sui limiti entro i quali il carattere di un indagato può assumere rilevanza giudiziaria.
La posizione di Cataliotti è netta: le caratteristiche personali, le abitudini e le opinioni espresse privatamente non possono diventare strumenti per stabilire chi abbia commesso un omicidio. Una valutazione che il legale applica tanto al proprio assistito quanto ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco.
Sarno contesta invece l’idea che gli aspetti caratteriali siano sempre irrilevanti per il diritto penale e richiama una disposizione del codice che prevede espressamente la valutazione della condotta e del carattere del reo. Il confronto si è trasformato rapidamente in una disputa giuridica, con i due avvocati arrivati ad accusarsi reciprocamente di interpretare in modo sbagliato le norme.
Cataliotti su Garlasco: «La personalità non può essere oggetto di giudizio»
A innescare la controversia è stata una riflessione del difensore di Sempio sulle informazioni personali entrate nel dibattito pubblico attorno al delitto. Cataliotti ha spiegato di non voler discutere né delle fotografie pornografiche trovate sul computer di Stasi né delle frasi pubblicate da Sempio su alcuni forum. Secondo il legale, questi elementi non consentono di stabilire la responsabilità di una persona per un reato.
«La personalità non può essere oggetto di giudizio, a meno che non tracimi in incapacità di intendere e di volere», ha sostenuto. Una posizione che Sarno ha immediatamente contestato, citando l’articolo 133 del codice penale. Il penalista ha ricordato che la norma prende in considerazione anche elementi relativi al carattere del responsabile di un reato, osservando che determinati documenti acquisiti durante le indagini possono avere un’importanza giuridica.
«Lei sa bene quanto in un processo determinati aspetti possano avere importanza, soprattutto se ci sono documenti sequestrati», ha dichiarato Sarno. Il penalista ha inoltre rivolto un consiglio ad Andrea Sempio, suggerendogli la lettura del libro L’arte di tacere. La ragione, secondo Sarno, è che un indagato molto esposto pubblicamente rischia di alimentare ulteriori controversie attraverso le proprie dichiarazioni. «Più si parla e più si possono creare dei danni», ha osservato.
L’articolo 133 e la differenza tra carattere e responsabilità penale
Il punto centrale della discussione riguarda il contenuto e l’applicazione dell’articolo 133 del codice penale, che disciplina i criteri utilizzati dal giudice per determinare la pena. La norma prevede che, nell’esercizio del potere discrezionale di commisurazione della sanzione, il giudice tenga conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, desunta anche dai motivi dell’azione, dalla condotta e dal carattere del reo.
Cataliotti ha insistito sulla distinzione tra la valutazione del carattere ai fini della pena e l’accertamento della responsabilità per un omicidio. Due momenti giuridici differenti, che non possono essere sovrapposti. Il difensore ha inoltre richiamato i limiti imposti agli accertamenti sulla personalità, sostenendo che un conto sia valutare documenti legittimamente acquisiti e un altro disporre perizie finalizzate a ricostruire il carattere di una persona.
«Il problema è il veicolo attraverso cui il giudice può conoscere il carattere», ha spiegato, osservando che il magistrato può leggere dei diari, ma non per questo disporre liberamente una perizia psicologica sugli stessi. La questione richiama anche l’articolo 220 del codice di procedura penale, che vieta, salvo specifiche eccezioni, perizie dirette a stabilire il carattere, la personalità e le qualità psichiche dell’imputato indipendenti da cause patologiche.
Sarno ha ribadito che il codice contempla espressamente la valutazione del carattere, mentre Cataliotti ha contestato l’utilizzo di quella disposizione per attribuire significato accusatorio a scritti e comportamenti personali.
«Ho insegnato per vent’anni»: lo scontro su Garlasco diventa personale
Il confronto è diventato particolarmente acceso quando Sarno ha letto il testo dell’articolo 133, sostenendo di aver dimostrato l’inesattezza delle affermazioni del collega. «Io le ho dimostrato che non è vero ciò che lei dice», ha affermato.
Cataliotti ha risposto richiamando la propria esperienza professionale e accademica: «Ho insegnato per vent’anni, l’articolo 133 è l’abc del codice penale». Sarno ha replicato di aver insegnato a sua volta procedura penale. Il botta e risposta è proseguito fino all’accusa di essere «supponente», rivolta da Sarno al collega.
Cataliotti ha poi utilizzato il sarcasmo per respingere le critiche rivolte agli scritti e alle abitudini del proprio assistito. «Dopo il proscioglimento, visto che mi sembra la preoccupazione di molti, consiglierò al mio cliente di fare un corso di educazione civica e magari sessuale», ha dichiarato.
Una battuta che sintetizza la posizione della difesa: le eventuali valutazioni negative sulle opinioni personali di Sempio, secondo il legale, non costituiscono elementi sufficienti per sostenere un’accusa di omicidio.
Garlasco: i diari di Sempio e il rischio di trasformare le opinioni in indizi
La controversia assume un rilievo particolare nel caso Garlasco perché alcuni scritti personali di Andrea Sempio sono diventati oggetto di analisi e discussione pubblica. Il contenuto dei diari e dei messaggi pubblicati online è stato utilizzato da diversi commentatori per formulare valutazioni sul carattere dell’indagato, sui suoi interessi e sulle sue relazioni personali. La difesa contesta il rischio che questi elementi vengano interpretati isolatamente, senza un collegamento dimostrato con l’omicidio di Chiara Poggi.
Cataliotti ha spiegato che gli avvocati di Sempio hanno scelto di intervenire pubblicamente proprio per contrastare ricostruzioni elaborate da criminologi, psicologi, giornalisti e altri commentatori sulla base di atti e documenti relativi al loro assistito.
Il legale ritiene che l’esposizione mediatica possa produrre una rappresentazione distorta della vicenda processuale, ma ha ammesso che il tentativo di correggerla rischia di essere una «battaglia persa». Il contrasto con Sarno mette in evidenza una delle questioni più controverse delle nuove indagini sul delitto di Garlasco: quale valore attribuire alle caratteristiche personali di un indagato e dove tracciare il confine tra l’esame di elementi pertinenti al procedimento e il giudizio morale sulle sue abitudini.
Per Cataliotti, l’articolo 133 non può essere trasformato in uno strumento per dedurre una responsabilità penale dal carattere di Sempio. Per Sarno, invece, la personalità e i documenti acquisiti non possono essere considerati automaticamente estranei a ogni valutazione giudiziaria.







