Caso David Rossi, i penalisti attaccano la Commissione parlamentare: “Violata la presunzione di innocenza, intervengano i presidenti delle Camere”

David Rossi

L’Unione Camere Penali Italiane (Ucpi) contesta le modalità con cui la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi ha reso pubblici i nomi di due cittadini, non iscritti nel registro degli indagati. Con una nota, i penalisti chiedono ai presidenti delle Camere di ricondurre l’attività della Commissione entro i limiti stabiliti dalla Costituzione e di avviare accertamenti sulla fuga di notizie.

Al centro della contestazione c’è quanto accaduto il 19 ottobre, quando il presidente della Commissione Gianluca Vinci (FdI) ha letto un breve comunicato prima di ritirare l’organismo in seduta segreta. Secondo l’Ucpi, quei pochi secondi sono bastati a rendere pubblici i nomi e i cognomi di due persone che devono essere considerate innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo della loro responsabilità.

I penalisti denunciano quello che definiscono uno «straripamento dei poteri di inchiesta» e sottolineano che, già la sera precedente, alcune informazioni riservate erano state diffuse in televisione. L’Ucpi evidenzia inoltre che il presidente della Commissione ha successivamente partecipato alla trasmissione che aveva anticipato le notiziehttps://www.lacapitalenews.it/attualita/caso-david-rossi-giletti-indica-mussari-come-mandante-del-delitto-lex-presidente-mps-annuncia-querela-e-parla-di-follia/, continuando a parlare pubblicamente di accertamenti e certezze.

La condanna mediatica prima degli accertamenti giudiziari

Secondo la nota dell’Ucpi, nessuna Procura della Repubblica ha iscritto i due cittadini nel registro degli indagati. I penalisti aggiungono che non risulta che siano stati ascoltati o che abbiano ricevuto una contestazione formale delle accuse. Il contraddittorio, sempre secondo l’associazione, sarebbe stato prospettato soltanto in un secondo momento, quando l’esposizione mediatica aveva già prodotto i suoi effetti.

L’Ucpi richiama l’articolo 82 della Costituzione, che attribuisce alle Camere il potere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, stabilendo che le Commissioni procedano con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Per i penalisti, questo principio impone il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, a partire dagli obblighi di segretezza e dalla tutela dei diritti delle persone coinvolte. La stessa legge istitutiva della Commissione, ricorda l’associazione, impone il segreto sugli atti relativi a procedimenti nella fase delle indagini preliminari e vincola al rispetto di tale obbligo i componenti e i collaboratori dell’organismo parlamentare.

I limiti costituzionali delle Commissioni d’inchiesta

L’Ucpi sottolinea che le Commissioni parlamentari d’inchiesta non hanno il compito di giudicare, ma devono acquisire informazioni e dati utili all’esercizio delle funzioni parlamentari. La loro attività non può sostituirsi a quella della magistratura né interferire con gli accertamenti giudiziari.

Un’inchiesta parlamentare, ribadiscono i penalisti, non accerta responsabilità penali, non esercita l’azione penale e non emette sentenze. Il suo eventuale esito può consistere nella trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria, non nella loro utilizzazione per indicare pubblicamente responsabilità che non hanno ancora ricevuto una verifica nelle sedi competenti.

Per l’associazione, la diffusione dei nomi durante una comunicazione pubblica rischia quindi di oltrepassare i confini istituzionali della Commissione, soprattutto in assenza di un confronto con le persone chiamate in causa.

I dubbi della Ucpi sulle dichiarazioni raccolte dalla Commissione

La nota dell’Ucpi solleva interrogativi anche sulle modalità con cui la Commissione avrebbe acquisito e gestito alcune dichiarazioni. I penalisti ricordano che la precedente Commissione d’inchiesta sulla stessa vicenda aveva adottato un’impostazione diversa, respingendo la richiesta di audizione di un dichiarante oggi indicato come principale accusatore e, secondo quanto riferito dall’associazione, condannato più volte per calunnia e false dichiarazioni al pubblico ministero.

L’Ucpi segnala inoltre la presenza di atti redatti sotto forma di verbali di sommarie informazioni ai sensi dell’articolo 351 del Codice di procedura penale e di annotazioni di polizia giudiziaria relative a dichiarazioni definite spontanee e confidenziali.

SLa nota contesta anche il ricorso a dichiarazioni provenienti da soggetti condannati in via definitiva per calunnia e ritenuti inattendibili in precedenti procedimenti giudiziari. Tali dichiarazioni, sostiene l’Ucpi, avrebbero contribuito a sostenere accuse basate su riferimenti indiretti e talvolta difficili da verificare.

La presunzione di innocenza al centro della contestazione della Ucpi

Per l’Ucpi, la divulgazione anticipata delle accuse può compromettere l’accertamento della verità. Se le ipotesi fossero fondate, la loro pubblicazione potrebbe favorire il coordinamento delle versioni e la dispersione di elementi utili alle indagini. Se invece fossero infondate, le persone coinvolte rischierebbero comunque di subire conseguenze durature sul piano personale e reputazionale. I penalisti denunciano una grave lesione della presunzione di innocenza, sancita dall’articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Le richieste dell’Ucpi sulla fuga di notizie

La vicenda, secondo i penalisti, rischia di danneggiare non soltanto le persone esposte alla gogna mediatica, ma anche la ricerca della verità sulla morte di David Rossi. Un accertamento rigoroso dei fatti, sottolinea l’associazione, richiede riservatezza, rispetto istituzionale e garanzie per tutti i soggetti coinvolti, senza trasformare l’inchiesta in uno spettacolo mediatico.

Per questo l’Unione Camere Penali Italiane chiede ai presidenti delle Camere di intervenire affinché la Commissione rispetti i limiti costituzionali dei propri poteri. L’associazione sollecita inoltre accertamenti sulla fuga di notizie, sulla diffusione di atti che potrebbero essere coperti da segreto e sulle modalità di conduzione dei lavori.

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