Chiara Ferragni non colpevole. Non è solo una decisione tecnica. È una sentenza che colpisce al cuore il teorema costruito attorno al rapporto tra influencer e follower. Nelle motivazioni con cui il 14 gennaio ha disposto il non luogo a procedere per Chiara Ferragni, il suo ex braccio destro Fabio Damato e Francesco Cannillo, amministratore delegato di Cerealitalia-Id, il giudice Ilio Mannucci Pacini mette nero su bianco un principio destinato a far discutere.
«Ipotizzare che il solo fatto che un consumatore sia follower di un influencer comporti che il primo non solo si fidi delle indicazioni di quest’ultimo, ma che nei “consigli per gli acquisti” riponga una fiducia incondizionata e acritica, è quantomeno opinabile», scrive il magistrato. Una frase che da sola basta a spiegare perché una parte decisiva dell’impianto accusatorio non abbia retto.
Il nodo della minorata difesa nel caso Ferragni
Il punto centrale della vicenda sta proprio qui. Per i pm di Milano Eugenio Fusco e Cristian Barilli, il legame quasi fideistico tra influencer e follower costituiva uno degli elementi necessari per sostenere l’aggravante della «minorata difesa» dei consumatori. In altre parole, l’accusa riteneva che il peso mediatico di Ferragni e la fiducia riposta dal pubblico nei suoi confronti potessero aver reso i consumatori più esposti, più vulnerabili, dunque più facilmente ingannabili.
Il giudice, però, ha scelto una strada diversa. Secondo il presidente della terza sezione penale del Tribunale, non si può trasformare una percezione generale in una verità giuridica automatica. Non basta dire che un personaggio influente riesce a condizionare chi lo segue. Servono prove precise, concrete, specifiche, da verificare caso per caso. Senza questo passaggio, la contestazione dell’aggravante non può reggere.
Ed è proprio qui che il castello accusatorio ha iniziato a scricchiolare. Caduta la minorata difesa, restava in piedi solo l’ipotesi di truffa semplice. Ma a quel punto il processo, nei termini in cui era stato costruito, non poteva partire.
Perché il processo non è mai cominciato davvero
La truffa semplice, infatti, richiede un presupposto fondamentale: la presenza di querele valide delle presunte persone offese. Quelle querele inizialmente c’erano, ma poi sono state ritirate.
Una consumatrice ha rimesso la querela dopo aver raggiunto un accordo con Ferragni, che ha previsto un versamento di 500 euro in beneficenza. Anche il Codacons e l’Associazione utenti servizi Radiotelevisivi hanno fatto un passo indietro, dopo avere ottenuto risarcimenti per 150 utenti e 200 mila euro destinati alla Caritas.
A quel punto il reato si è estinto per remissione delle querele. Ed è questo il motivo giuridico che ha portato al non luogo a procedere. Non una piena assoluzione nel merito, ma la constatazione che, venuta meno l’aggravante e ritirate le querele necessarie per proseguire sull’ipotesi residua, il procedimento non poteva andare avanti.
Il giudice: non c’è proscioglimento pieno nel merito
C’è però un altro passaggio importante nelle motivazioni. Il giudice chiarisce che avrebbe potuto prosciogliere completamente gli imputati nel merito soltanto se fosse stata immediatamente «evidente» la loro estraneità ai fatti contestati. Questo, scrive in sostanza la sentenza, non è accaduto.
È un dettaglio tutt’altro che secondario, perché delimita con precisione il senso della decisione. Non significa che il tribunale abbia certificato l’inesistenza assoluta di ogni profilo problematico nella vicenda. Significa piuttosto che, sul piano processuale, il procedimento si è fermato prima, per il venir meno dei presupposti necessari a portarlo a dibattimento.
Le sanzioni già pagate e il conto economico del caso
La sentenza sottolinea inoltre che «le condotte» contestate agli imputati non sono comunque rimaste senza conseguenze. È un altro elemento che pesa nel racconto complessivo del caso. Al di là dell’esito penale, Ferragni e gli altri coinvolti hanno già affrontato conseguenze economiche molto pesanti.
Oltre ai risarcimenti riconosciuti ai querelanti, sono arrivate infatti le sanzioni per pubblicità ingannevole da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel caso della sola Ferragni, tra sanzioni e somme versate in beneficenza, il conto supera i 3,6 milioni di euro.
È qui che il procedimento giudiziario e la sanzione reputazionale finiscono per intrecciarsi. Perché il caso pandoro Balocco e quello delle uova pasquali Dolci Preziosi hanno già lasciato una traccia profonda, ben oltre l’aula di tribunale. E le motivazioni del giudice, oggi, non cancellano quella ferita pubblica: piuttosto ne ridefiniscono i confini sul piano strettamente penale.
Chiara Ferragni non colpevole
Il passaggio più forte resta dunque quello iniziale. Il tribunale mette un argine a un’idea che negli ultimi mesi era diventata quasi automatica nel dibattito pubblico: che l’influencer, in quanto tale, eserciti sui follower una forza persuasiva così potente da rendere quasi naturale la loro soggezione.
Il giudice dice che non funziona così. O almeno, non si può affermarlo in un processo senza dimostrarlo. E questa precisazione, nel caso Ferragni, vale moltissimo. Perché non si limita a incidere su un fascicolo specifico, ma tocca il modo stesso in cui la giustizia guarda al potere degli influencer, alla responsabilità commerciale e al rapporto con il pubblico.
In sostanza, la sentenza non assolve l’universo degli influencer né nega il peso che possono avere sulle scelte di consumo. Ma boccia l’idea che quel peso possa essere dato per scontato, presunto, automatico. E nel farlo smonta proprio la chiave più ambiziosa dell’accusa.







