Concessioni balneari, la rivolta dei Sindaci: “A noi i ricorsi, a Roma i canoni”

Stabilimenti balneari

I Comuni chiedono la modifica del bando tipo per le concessioni balneari. Lo stop al provvedimento arriva dalla Commissione demanio dell’Anci.

“L’attuale schema di bando – dice il vicepresidente vicario dell’associazione dei Comuni, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti – presenta ancora criticità proprio in ordine all’obiettivo di fornire regole certe ed univoche, in particolare con particolare riferimento al principio della scarsità della risorsa e al tema degli indennizzi”.

La bozza di bando è stata presentata qualche giorno fa dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti alla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali.

Si tratta di un documento di 36 pagine articolato in venti punti, concepito per promuovere condizioni omogenee di affidamento delle spiagge, degli stabilimenti turistici e dei punti di ristorazione in tutta Italia.

Tuttavia, il modello proposto dal governo ha sollevato la dura protesta delle autonomie locali. Nel corso della riunione della Commissione demanio dell’Anci, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di oltre 70 Comuni costieri, è emersa la richiesta unanime di modificare e perfezionare il testo prima della sua adozione definitiva.

Il no dell’Anci

Nel mirino degli enti locali c’è lo squilibrio tra i compiti amministrativi assegnati e le risorse a disposizione.

Daniele Silvetti ha sottolineato come la priorità assoluta sia la tutela dei Municipi, i quali necessitano di “supporto e indicazioni chiare e non equivocabili” per svolgere le gare ed evitare il rischio di paralizzanti contenziosi legali. Sulla stessa linea si pone Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova e presidente della Commissione demanio, che ha ricordato come i Comuni sostengano costi operativi e legali imponenti di fronte ad ampi contenziosi, mentre il gettito dei canoni demaniali viene riversato interamente nelle casse dello Stato. Per questo motivo l’Anci chiede una formale compartecipazione dello Stato alle spese amministrative locali. La sperequazione è stata evidenziata anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ha sintetizzato la dinamica con una formula diretta: “Gli introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato, le cause e i ricorsi andranno ai Comuni“.

Comuni gestori, non beneficiari

Roma incassa circa 115 milioni di euro all’anno. Gli enti locali detengono la gestione amministrativa del demanio ma non ne beneficiano in termini economici. 

Ai canoni demaniali statali si aggiunge quasi sempre l’Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. Si tratta di un tributo extra, solitamente pari al 25% del valore del canone statale (ma che le singole Regioni possono elevare fino al triplo). Questo importo specifico va direttamente nelle casse della Regione e non allo Stato.

La mappa tecnica del bando-tipo: durata, criteri e indennizzi

Dal punto di vista strettamente tecnico, la bozza ministeriale fissa paletti precisi per lo svolgimento delle future procedure comparative. Si possono riassumere in quattro punti cardine.

Tempistiche e durata

Le nuove concessioni demaniali avranno una durata compresa tra i 5 e i 20 anni. Le procedure di gara dovranno essere avviate con la pubblicazione del bando almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli e comunque non oltre il 30 giugno 2027. Durante la fase di gara sarà garantita la continuità dei servizi, con la validità dei titoli attuali estesa fino al reale subentro del nuovo gestore.

Criteri di aggiudicazione

L’unico criterio di scelta ammesso è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Per evitare aste al rialzo insostenibili, la valutazione della componente economica non potrà superare il 10% del punteggio complessivo, riservando al progetto tecnico il restante 90%.

Premialità e clausole sociali

I bandi dovranno integrare criteri premiali per incentivare le piccole e medie imprese, le aziende familiari, la continuità occupazionale tramite clausole sociali di riassunzione del personale uscente, e la sostenibilità ambientale. Vengono inoltre stabiliti requisiti specifici sull’accessibilità delle spiagge, come passerelle larghe almeno 1,20 metri, servizi igienici adattati e docce accessibili.

La disciplina degli indennizzi

Il ministro Matteo Salvini ha rinunciato all’emanazione di un decreto separato sugli indennizzi – la cui prima stesura era stata rifiutata dalla Commissione europea nel luglio 2025 poiché non conforme al diritto dell’Unione europea – inglobandone i principi direttamente nel bando-tipo. L’operatore subentrante dovrà riconoscere all’uscente un indennizzo messo a parametro con il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, unitamente all’equa remunerazione degli investimenti degli ultimi cinque anni. La stima dell’importo sarà determinata attraverso una perizia giurata redatta da un professionista (o collegio) scelto all’interno di una rosa di cinque nominativi indicati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il nodo della “risorsa scarsa”

Un altro fattore critico evidenziato sia dai Comuni sia dai governi regionali riguarda l’applicazione del principio della scarsità della risorsa. Lo schema del Mit prevede che spetti ai Comuni e agli enti concedenti effettuare preliminarmente una ricognizione del proprio territorio per verificare la reale disponibilità di aree e motivare l’indizione della gara. Questa previsione ha aperto una spaccatura sul ruolo da attribuire ai singoli territori.

Il delegato regionale Anci dell’Abruzzo Nicola Campitelli ha rimarcato come la valutazione della scarsità debba rimanere legata alle specificità locali e rientrare nelle competenze regionali, considerando il bando-tipo come una linea guida e non come una sovraimposizione vincolante.

La consigliera regionale delle Marche Valeria Mancinelli ha invece attaccato la vaghezza delle prescrizioni centrali, sostenendo che affrontare la scarsità con dichiarazioni generiche finisca per scaricare unicamente sui Comuni il peso delle scelte strategiche.

Le associazioni di categoria sono divise

CNA Balneari ha espresso un giudizio moderatamente positivo per il recepimento di criteri quali la tutela delle piccole e medi imprese, l’accessibilità e la continuità occupazionale, chiedendo tuttavia ulteriori garanzie sulla certezza della continuità aziendale.

Confimprese demaniali Italia ritiene il testo il frutto di una complessa evoluzione giurisprudenziale, ma sollecita una disciplina nazionale che regoli la quota massima di demanio concedibile e prevenga concentrazioni di mercato.

Italia Balneari ha invece bocciato la bozza, preannunciando iniziative di opposizione legale e contestando la mappatura e il trattamento delle opere demaniali.

L’ultima sentenza del Consiglio di Stato: “Gare subito, il 2027 non è una proroga”

Niente più rinvii. L’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato non lascia spazio ad interpretazioni di sorta. Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, relativa ad un contenzioso apertosi nel Comune di Zoagli (Ge), la suprema corte di giustizia amministrativa ha sgombrato il campo da ogni interpretazione dilatoria delle norme nazionali.

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito tre punti fermi di fondamentale importanza per le amministrazioni locali.

La scadenza

Il primo è che tutte le concessioni balneari sono da considerarsi definitivamente scadute il 31 dicembre 2023, in virtù di quanto disposto dalla Legge Concorrenza (L. 118/2022) del governo Draghi.

Nessuna proroga

Il secondo punto è che il termine del 30 settembre 2027 introdotto dal decreto “Salva-infrazioni” (D.L. 131/2024) del governo Meloni non costituisce una nuova proroga delle concessioni né autorizza i Comuni a posticipare l’avvio dei bandi. Tale data, spiega chiaramente il Consiglio di Stato nella sentenza, ha una funzione esclusivamente acceleratoria e definisce il termine ultimo entro cui concludere le procedure. L’assenza di un quadro regolamentare unico o l’attesa del bando-tipo non giustificano l’inerzia dei Comuni, che hanno l’obbligo di avviare tempestivamente gli atti preparatori.

Gli indennizzi

Il terzo punto riguarda gli indennizzi. La magistratura amministrativa ha precisato che il diritto al risarcimento per il concessionario uscente non rappresenta un principio automatico o generalizzato. L’indennizzo deve essere valutato e provato in maniera documentale, caso per caso, dal richiedente. Inoltre, per le opere inamovibili previste dall’articolo 49 del Codice della Navigazione, viene confermata la devoluzione allo Stato senza alcun compenso o risarcimento.