Regioni, Comuni e Province hanno ancora un mese di tempo per decidere se aderire o meno alla “rottamazione quinquies”. Un provvedimento molto atteso dai contribuenti perché dà a cittadini ed imprese la possibilità di sanare le proprie posizioni debitorie rateizzando i pagamenti fino a 54 rate bimestrali, in un arco di nove anni.
Il termine scadeva oggi (30 giugno) ma è stato prorogato al 31 luglio prossimo con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato in sede di conversione del decreto legge n.63/2026, il cosiddetto “decreto Carburanti ter”.
Il rinvio nasce dalla necessità di offrire questa possibilità agli oltre 1.000 Comuni italiani chiamati al voto a maggio e giugno. Il rinnovo di questi consigli comunali non ha infatti consentito di presentare l’istanza nei tempi originariamente stabiliti. Questo mese in più servirà, però, anche agli enti territoriali ancora indecisi sul da farsi.
Ci sarà tempo per ulteriori valutazioni contabili: la rottamazione delle cartelle ha infatti un peso sulle finanze di bilancio. Comuni e Province non hanno nascosto la necessità di procedere ad una revisione complessiva del quadro delle entrate.
I benefici per i contribuenti
Per i contribuenti la definizione agevolata del debito è un vantaggio non da poco: permette il pagamento della sola quota capitale, eliminando interessi, sanzioni e oneri di riscossione e consente di azzerate anche le maggiorazioni, come gli incrementi semestrali delle multe stradali. L’adesione alla rottamazione comporta la sospensione delle eventuali azioni esecutive in corso.
Più di 980 Comuni hanno adottato lo schema di adesione proposto dall’Anci. Le delibere sono pubblicate sui singoli portali istituzionali (nella sezione “Albo Pretorio” o “Novità”) e sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Quali sono i debiti rottamabili
La definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati a AdE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Sono potenzialmente interessate tutte le entrate comunali affidate a AdE-R, sia tributarie (IMU, Tari, Canone unico patrimoniale, qualificato come tributo da una recente sentenza della Corte di cassazione) che patrimoniali (sanzioni al codice della strada elevate dalla polizia locale, rette scolastiche e mense, altre tariffe). Sono invece esclusi i crediti relativi all’addizionale Irpef, perché non “affidati” all’agente della riscossione.
Le Regioni e le Province
La rottamazione riguarda anche i tributi propri delle Regioni (come la tassa automobilistica e l’Irap) e delle Province (come l’imposta di trascrizione, la tassa Rc auto e il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente e delle Province connesso alla Tari).
Ai contribuenti viene dunque dato modo di pagare senza sanzioni e interessi maturati in un arco temporale che può divenire molto ampio: fino a 9 anni. Previsto un numero massimo di cinquantaquattro rate da versare ogni due mesi, tutte di pari ammontare, ed il cui importo non potrà essere inferiore a 100 euro. Sul debito ammesso alla definizione agevolata verrà applicato un tasso di interesse al 3% annuo. Vengono sospese tutte le azioni esecutive in corso.
Gli adempimenti a carico di Regione, Comuni e Province
Entro il nuovo termine del 31 luglio, gli enti territoriali dovranno pubblicare il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e dovranno comunicarlo all’agente della riscossione. L’efficacia dell’adesione decorrerà proprio dalla pubblicazione.
Gli effetti della proroga sull’Agenzia delle entrate e sui contribuenti
La proroga di un mese produce effetti sulle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.
Cambia il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16 ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
Le comunicazioni ai debitori
Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026.
La proroga dei pagamenti
Tutto ciò porta alla proroga del termine per il pagamento delle somme dovute. Che potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.







