Rottamazione quinquies, numeri al di sotto delle attese

Agenzia delle Entrate

Sono poco più di un milione le domande di adesione alla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali presentate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il 30 aprile scadrà il termine per la definizione agevolata che consente ai contribuenti di concordare un piano di rientro senza sanzioni e senza interessi mora, ma con un minimo di interessi, il 3% annuo, sulle rate da pagare. A pochi giorni dallo stop, il numero delle richieste è arrivato a toccare il 15% dei carichi tributari attesi. In questa tornata l’Erario conta di recuperare circa 10 miliardi. Il credito complessivo vantato dallo Stato ammonta a 393 miliardi.    

Quali debiti possono essere sanati

Possono essere sanati i debiti affidati in riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef e Iva) e dai controlli sulle dichiarazioni, dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, e le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada.

Rottamazione estesa anche ai decaduti

Sono ammessi anche i contribuenti già decaduti dalle precedenti tre rottamazioni, dal “saldo e stralcio” e dalla rottamazione-quater (e relativa riammissione), ma solo se riferiti alle stesse tipologie di debiti. Sono invece esclusi i debiti diversi da queste categorie, compresi quelli degli enti locali e delle Regioni.

I pagamenti, rateizzazione o unica soluzione

I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica rata o fino ad un massimo di 54 rate bimestrali dell’importo minimo di 100 euro, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 30 aprile. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accettazione della domanda indicando gli importi.  La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Si perde il diritto alla definizione agevolata in caso di mancato o parziale versamento di quanto dovuto della prima e unica rata, oppure di due rate, anche non consecutive.