Sono poco più di un milione le domande di adesione alla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali presentate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il 30 aprile scadrà il termine per la definizione agevolata che consente ai contribuenti di concordare un piano di rientro senza sanzioni e senza interessi mora, ma con un minimo di interessi, il 3% annuo, sulle rate da pagare. A pochi giorni dallo stop, il numero delle richieste è arrivato a toccare il 15% dei carichi tributari attesi. In questa tornata l’Erario conta di recuperare circa 10 miliardi. Il credito complessivo vantato dallo Stato ammonta a 393 miliardi.
Quali debiti possono essere sanati
Possono essere sanati i debiti affidati in riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef e Iva) e dai controlli sulle dichiarazioni, dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, e le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada.
Rottamazione estesa anche ai decaduti
Sono ammessi anche i contribuenti già decaduti dalle precedenti tre rottamazioni, dal “saldo e stralcio” e dalla rottamazione-quater (e relativa riammissione), ma solo se riferiti alle stesse tipologie di debiti. Sono invece esclusi i debiti diversi da queste categorie, compresi quelli degli enti locali e delle Regioni.
I pagamenti, rateizzazione o unica soluzione
I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica rata o fino ad un massimo di 54 rate bimestrali dell’importo minimo di 100 euro, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 30 aprile. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accettazione della domanda indicando gli importi. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Si perde il diritto alla definizione agevolata in caso di mancato o parziale versamento di quanto dovuto della prima e unica rata, oppure di due rate, anche non consecutive.







