Perché Alberto Stasi, dopo aver scoperto il corpo senza vita di Chiara Poggi, non si avvicinò per verificarne le condizioni? Perché durante i primi contatti con l’esterno mantenne un atteggiamento che alcuni giudicarono freddo e distaccato? Sono interrogativi che accompagnano il delitto di Garlasco dal 13 agosto 2007 e che continuano a dividere chi considera quelle reazioni indizi di colpevolezza e chi ritiene impossibile trarne conclusioni certe.
A riportare la discussione sul terreno della valutazione giudiziaria è Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Stasi in primo grado. Durante un convegno all’Istituto Umberto Eco di Alessandria, Vitelli ha affrontato il problema dell’interpretazione dei comportamenti umani di fronte a una scena traumatica, mettendo in discussione la possibilità di attribuire un significato univoco alle reazioni dell’allora fidanzato della vittima.
Il magistrato riconosce che alcuni aspetti della condotta di Stasi possono apparire difficili da comprendere, ma sottolinea il rischio di trasformare un comportamento insolito in una prova di responsabilità penale. Una distinzione significativa, soprattutto perché arriva dal giudice che esaminò gli elementi del primo processo e pronunciò la sentenza assolutoria, poi superata nei successivi gradi di giudizio.
Garlasco: «E chi mi dice che l’assassino non sia ancora in casa?»
Il ragionamento di Vitelli parte da uno degli interrogativi più ricorrenti nella ricostruzione della mattina dell’omicidio: perché Stasi non verificò le condizioni di Chiara Poggi?
«Perché Stasi non va a sincerarsi delle condizioni della fidanzata?», si è chiesto il magistrato, proponendo una lettura alternativa a quella che considera automaticamente il comportamento un segnale di colpevolezza. «Entro in casa, è un lago di sangue, io lo devo presumere innocente, la scena evoca un omicidio, e chi me lo dice che non ci sia ancora l’assassino in casa?».
Vitelli invita a considerare la possibilità che una persona, entrando in un’abitazione teatro di un delitto, percepisca un pericolo immediato e reagisca di conseguenza. La paura che l’assassino si trovi ancora nell’edificio potrebbe spiegare tanto la fuga quanto la decisione di non avvicinarsi alla vittima, senza necessariamente suggerire una responsabilità nell’omicidio.
Il magistrato ha affrontato anche la questione del tono apparentemente freddo e distaccato con cui Stasi parlò della fidanzata durante i primi contatti con l’esterno. Anche in questo caso invita a considerare la complessità delle reazioni individuali, evitando di attribuire a un atteggiamento emotivo un significato preciso. «Non riusciamo a dare di un comportamento umano complesso di quel tipo una inequivoca lettura che non vada oltre a un iniziale sospetto», ha concluso Vitelli.
De Rensis: «Stasi poteva avvicinarsi a Chiara e sporcarsi di sangue»
Sulla stessa questione è intervenuto Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, che ha proposto un’altra riflessione sulle possibili reazioni di chi scopre una persona apparentemente priva di vita.
L’avvocato ha immaginato uno scenario diverso: Stasi si avvicina al corpo della fidanzata, si sporca di sangue e soltanto dopo chiama i soccorsi. «Stasi, lo Stasi che per alcuni è l’assassino, va sul corpo della povera Chiara, si imbratta di sangue, chiama i soccorsi», ha osservato il difensore.
Secondo De Rensis, anche questa condotta avrebbe potuto alimentare sospetti. Gli investigatori avrebbero potuto interpretare le tracce di sangue sugli indumenti come un elemento accusatorio, esattamente come hanno discusso la loro assenza. Il legale contesta così il peso attribuito alle valutazioni soggettive dei comportamenti di Stasi, sostenendo che reazioni opposte rischiano di produrre interpretazioni ugualmente sfavorevoli all’indagato.
Garlasco, le «tredici paginette» dei Ris e quel «boh» nel documento
De Rensis ha poi concentrato le critiche su un documento dei Ris contenente valutazioni psicologiche relative ad Alberto Stasi. L’avvocato ne contesta il contenuto, il linguaggio e il rigore, arrivando a definirlo sarcasticamente «tredici paginette alias consulenza alias tovagliolini per una merenda pomeridiana».
A provocare la reazione più dura del difensore è soprattutto una parola che, secondo quanto denuncia, compare nel documento: «boh». De Rensis considera inaccettabile che un’espressione tanto colloquiale trovi spazio in un elaborato investigativo relativo a un procedimento per omicidio.
«Questa è una roba che in un Paese democratico deve turbare, deve turbare tutti noi colleghi», ha affermato. La sua contestazione riguarda il metodo con cui gli investigatori elaborarono le valutazioni psicologiche, ma anche il peso che queste ultime hanno assunto nella ricostruzione della condotta di Stasi. Per il difensore occorre esaminare la natura del documento, i criteri utilizzati per redigerlo e l’attendibilità delle conclusioni che contiene.
Garlasco: l’attacco ai giornalisti che hanno sostenuto la colpevolezza di Stasi
L’ultimo affondo di De Rensis riguarda la stampa e, in particolare, i giornalisti che negli anni hanno sostenuto con convinzione la colpevolezza di Alberto Stasi. Secondo l’avvocato, proprio loro dovrebbero pretendere chiarimenti sul documento dei Ris e sulla qualità delle informazioni utilizzate per ricostruire il delitto.
«I giornalisti che hanno perseguito in tutti questi anni la colpevolezza di Stasi si devono indignare più degli altri», ha dichiarato. De Rensis sostiene che chi ha fondato le proprie valutazioni anche sugli atti investigativi dovrebbe essere il primo a esigerne il rigore, verificando la solidità dei documenti prima di utilizzarli per sostenere una ricostruzione accusatoria.
Vitelli e De Rensis intervengono su due aspetti distinti del caso Garlasco. Il primo contesta la possibilità di ricavare certezze dalle reazioni di Stasi davanti al corpo di Chiara Poggi; il secondo mette in discussione la qualità di alcune valutazioni investigative e il modo in cui la stampa le ha interpretate. Entrambi concentrano le loro osservazioni su elementi che hanno alimentato il dibattito sulla colpevolezza di Stasi, senza modificare il dato giudiziario della sua condanna definitiva.







