I rincari energetici e l’avvicinarsi dell’autunno fanno presagire una nuova ondata di attività ingannevoli sul fronte dei contratti di luce e gas.
Il passaggio al mercato libero ha stimolato la concorrenza tra i gestori e ampliato la possibilità di offerte per i consumatori finali. Ma ha anche scatenato l’assalto alle utenze attraverso contatti commerciali aggressivi o ingannevoli da parte di finti call center che propongono vantaggi tariffari non veritieri.
L’assalto al mercato libero
L’aumento dei costi delle materie prime energetiche ha accentuato la vulnerabilità economica dei consumatori, agevolando l’efficacia di offerte fraudolente che promettono riduzioni tariffarie “imperdibili” sulle bollette.
Le conseguenze sono disastrose.
Circa 2,9 milioni di utenti in Italia sono stati vittime di frodi o tentate frodi contrattuali nel segmento retail di luce e gas. Il danno economico complessivo stimato è pari a quasi 650 milioni di euro.
Lo dice l’indagine statistica commissionata dal portale Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research.
Poche denunce
Il 60% dei truffati non denuncia. In parte perché hanno reputato il danno finanziario individuale troppo esiguo per giustificare i costi (in termini di tempo e risorse) necessari ad avviare un’azione legale o amministrativa. In parte per via della convinzione dell’impossibilità di recuperare il capitale sottratto.
I più colpiti dalle truffe risultano essere gli utenti nella fascia d’età compresa tra i 35 e i 44 anni e quelli nella fascia compresa tra i 22 e i 34 anni. Lo studio dice anche che i soggetti in possesso di un titolo di studio universitario registrano un tasso di vittimizzazione che è più del doppio rispetto alla media nazionale.
I canali di trasmissione del rischio di frode
L’analisi dei canali utilizzati per perpetrare le frodi evidenzia la persistenza dei vettori telefonici convenzionali unita alla progressiva espansione dei canali digitali. I call center si conferma lo strumento primario di trasmissione del rischio, utilizzato nel 68,2% dei casi (quasi 7 raggiri su 10). Il phishing via posta elettronica rappresenta il secondo vettore per rilevanza, coinvolto nel 24,9% delle frodi. C’è poi la vendita diretta porta a porta con una incidenza pari al 12,9%. Infine le piattaforme di messaggistica e i social network: mostrano una penetrazione pari rispettivamente al 9,5% e a percentuali significative, quale riflesso diretto della digitalizzazione delle reti commerciali.
Le 5 regole di condotta per i consumatori
Facile.it propone un vademecum in 5 passaggi per contrastare i tentativi di frode. Ecco quali sono
Verifica dell’identità e divieto di transazioni in contanti. Ciascun operatore commerciale ha l’obbligo di identificarsi in modo univoco per consentire la verifica dell’appartenenza societaria. È raccomandato rifiutare l’accesso a domicilio a promotori non concordati, considerando che le aziende del settore energetico non operano con tali modalità e, soprattutto, non autorizzano in nessun caso la riscossione di denaro contante a domicilio da parte dei propri incaricati. Inoltre, argomenti di vendita basati sull’imminente fallimento dell’attuale fornitore o su improvvisi rincari tariffari devono essere considerati indicatori di anomalie contrattuali, volti a forzare i tempi di decisione dell’utente.
Richiesta della proposta contrattuale scritta. È fondamentale rifiutare negoziazioni rapide e richiedere che la proposta contrattuale sia formulata in forma scritta, onde consentirne un’adeguata valutazione comparativa con calma. È opportuno verificare l’attendibilità delle informazioni e l’effettiva autorizzazione a operare del soggetto proponente tramite il portale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Tutela delle chiavi di transazione (Codici Pod e Pdr). I codici Pod (per l’energia elettrica) e Pdr (per il gas) costituiscono identificativi univoci della fornitura e rimangono invariati nei passaggi di mercato. Poiché nessun cambio di operatore può essere perfezionato in assenza di tali codici, essi rappresentano l’obiettivo primario dei tentativi di sottrazione informativa. Tali dati vanno forniti esclusivamente in fase di effettiva e consapevole sottoscrizione contrattuale e mai a presunti rappresentanti del proprio fornitore attuale, i quali dovrebbero già disporre di tali informazioni nei propri database.
Prevenzione del consenso manipolato al telefono. Nei contatti telefonici occorre prestare massima attenzione ai termini impiegati, evitando l’uso di termini assertivi brevi (“sì”, “no”, “confermo”), i quali potrebbero essere registrati e manipolati tecnicamente per simulare l’accettazione di contratti non voluti.
Esercizio del diritto di ripensamento. Qualora il contratto sia stato concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, il consumatore dispone del diritto di recesso unilaterale entro un termine di 14 giorni. Tale diritto può essere esercitato senza l’applicazione di penali e senza obbligo di motivazione.







