Rottamazione quinquies estesa ai Comuni per Imu, Tari e multe stradali

Agenzia delle Entrate

La commissione Finanze del Senato, ha dato l’ok all’emendamento al decreto fiscale che estende la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali ai tributi comunali. Vi rientrano i crediti vantati dagli enti locali nei confronti dei contribuenti morosi maturati tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il concordato non è automatico: ogni comune dovrà decidere se aderire o meno. Termine ultimo, il prossimo 30 giugno.

Tasse e tributi non pagati

I contribuenti devono allo Stato 435 miliardi di tasse e tributi non pagati: 393 miliardi di Irpef, Iva, contributi previdenziali e altre imposte erariali e 42 miliardi di tributi locali, 27 dei quali a carico dei comuni.

I tributi comunali che rientrano nella rottamazione quinquies

L’estensione della rottamazione quinquies ai comuni prevede la definizione agevolata dei pagamenti per Imu, Tari e tassa di soggiorno. Vi rientrano anche le entrate non tributarie come le rette per i servizi pubblici locali (come mense, trasporto scolastico e servizi cimiteriali) e i canoni patrimoniali (la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni). Ok alla rottamazione anche per le multe stradali comminate dalla polizia locale.

Sanzioni, interessi e diritti di riscossione

Per le imposte e per le entrate non tributarie si dovrà versare solo la somma dovuta, dunque senza sanzioni e senza interessi. Per le multe stradali è previsto il risparmio su interessi e aggio, cioè il compenso spettante all’agente della riscossione incaricato del recupero dei crediti.

L’adesione al concordato non sarà automatica

Ogni Comune dovrà decidere se aderire o meno e dovrà farlo con una apposita delibera consiliare da approvare e pubblicare sul sito istituzionale entro il 30 giugno prossimo. Il quadro normativo è interamente disciplinato dal decreto fiscale e non sarà necessario approvare un regolamento ad hoc.

Quanto si paga

A partire dal 15 settembre l’Agenzia delle Entrare Riscossione renderà disponibili i dati relativi al debito maturato da ciascun contribuente. Dal 16 settembre al 31 ottobre sarà possibile presentare la domanda di adesione esclusivamente in via telematica. Entro fine anno l’Agenzia delle Entrate invierà la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute e il piano delle rate da pagare. Pagamenti al via da gennaio,

Come si paga

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure, sempre da gennaio, in un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo e non inferiore a 100 euro. Sulle rate si applica un interesse pari al 3% annuo a partire dal 1° febbraio 2027.

Il rischio di decadenza

I contribuenti che sceglieranno di rottamare le proprie cartelle esattoriali beneficeranno fin da subito della sospensione delle procedure esecutive avviate a loro carico. Perderanno invece qualsiasi beneficio coloro i quali non rispetteranno le scadenze del piano di rientro concordato con l’Agenzia delle Entrate. La decadenza sarà immediata nel caso in cui non sarà versata la rata iniziale, non saranno pagate due rate anche non consecutive o l’ultima rata. Sono causa di decadenza anche i pagamenti in difetto, quindi le somme non in linea con la quota stabilita per la rateizzazione.  

Più tempo per aderire al concordato

L’emendamento al decreto fiscale differisce il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-27 di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2026 o all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Estensione ai contribuenti con basso indice di affidabilità

L’emendamento al decreto fiscale estende anche il tetto di adesione relativo all’affidabilità dei contribuenti. Ora è previsto anche per chi ha un indice di affidabilità superiore all’8. Il tetto sarà del 30% per il livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e del 35% per chi ha un’affidabilità pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.