Mahmood dovrà a testimoniare nel caso di stupro: la rogatoria dagli Usa arriva in Italia, ecco perché il cantante è diventato decisivo

Mahmood

La vicenda giudiziaria che contrappone a New York lo stilista Riccardo Tisci e l’attore Patrick Cooper arriva in Italia. Il giudice federale Lewis A. Kaplan ha autorizzato una rogatoria internazionale per ascoltare Alessandro Mahmoud, conosciuto dal pubblico come Mahmood, indicato come testimone in uno dei passaggi più delicati della causa civile.

Il cantante non risulta indagato, non è parte del procedimento e nessuno gli contesta condotte illecite. Il tribunale vuole però raccogliere la sua versione su quanto avvenne nella notte del 29 giugno 2024, quando Cooper sostiene di avere trascorso una serata ad Harlem insieme a Tisci e allo stesso artista italiano.

Secondo l’accusa formulata nella causa civile, Cooper avrebbe bevuto un drink ricevuto da Mahmood e avrebbe poi iniziato a sentirsi alterato. L’attore sostiene che nella bevanda potesse trovarsi una sostanza capace di stordirlo e collega quell’episodio alle violenze sessuali che attribuisce allo stilista.

Tisci ha sempre respinto ogni addebito, definendo falsa la ricostruzione dell’attore. Proprio la difesa del designer ha chiesto di ascoltare Mahmood per chiarire la sequenza della serata e verificare la fondatezza di uno dei dettagli centrali del racconto di Cooper.

Perché il giudice americano vuole ascoltare Mahmood

Nel fascicolo depositato a Manhattan, Cooper sostiene che Mahmood gli avrebbe passato un drink all’interno del locale 2 Sisters 4 Brothers di Harlem. Un elemento che, secondo i legali di Tisci, potrebbe assumere un peso significativo nella valutazione complessiva dei fatti.

La difesa punta a ricostruire con precisione chi si trovasse nel bar, per quanto tempo, quali bevande circolassero e soprattutto in quale momento il cantante avesse lasciato il locale. L’obiettivo consiste nel verificare se la cronologia fornita dall’accusatore trovi riscontro nei dati disponibili.

Mahmood, in una prima fase, non aveva accettato di rendere spontaneamente la propria deposizione negli Stati Uniti. Il suo rifiuto non comportava conseguenze penali né implicava un coinvolgimento nella causa: in quanto cittadino italiano residente fuori dalla giurisdizione americana, il cantante non poteva semplicemente ricevere l’ordine di comparire davanti al tribunale di New York.

A quel punto i legali di Tisci hanno chiesto al giudice di utilizzare gli strumenti previsti dalla Convenzione dell’Aia del 1970, il trattato che disciplina la raccolta delle prove all’estero nelle controversie civili e commerciali. Dopo una prima istanza respinta per problemi formali, la difesa ha riformulato la richiesta e ottenuto il via libera.

La pratica passa al Ministero della Giustizia

Con la firma della lettera rogatoria, il procedimento entra ora nella fase italiana. Il Ministero della Giustizia dovrà esaminare gli atti inviati dagli Stati Uniti e verificare che la domanda rispetti i requisiti previsti dagli accordi internazionali e dall’ordinamento italiano.

Una volta completato questo passaggio, il fascicolo raggiungerà la Corte d’Appello competente per territorio. Un giudice civile potrà quindi fissare la data della deposizione e convocare Mahmood secondo le regole del codice di procedura italiano.

Il cantante risponderà alle domande in Italia, davanti a un’autorità giudiziaria italiana, mentre le parti del processo americano potranno sottoporre i quesiti ammessi dal giudice. Le sue dichiarazioni entreranno poi nel fascicolo della causa pendente a New York.

Non si tratta dunque di un interrogatorio da indagato, ma dell’assunzione formale di una testimonianza richiesta da un tribunale straniero. La distinzione appare fondamentale in una vicenda che, per la notorietà delle persone coinvolte, rischia facilmente di trasformare un testimone in un protagonista del processo.

I messaggi e la ricevuta della corsa Uber

Mahmood affronterebbe la convocazione con serenità. Il suo entourage sostiene che l’artista disponga di materiale capace di ricostruire con precisione i propri movimenti durante quella notte.

Tra gli elementi conservati figurerebbero l’archivio completo dei messaggi presenti sul telefono e la ricevuta elettronica della corsa Uber utilizzata per rientrare in albergo. Proprio questo documento potrebbe fornire un orario preciso e verificabile.

Secondo la ricostruzione vicina al cantante, Mahmood avrebbe lasciato la serata e raggiunto l’hotel molto prima del momento in cui Cooper colloca le condotte contestate a Tisci. La cronologia, qualora trovasse conferma nei dati digitali, potrebbe aiutare il tribunale a stabilire quali passaggi il cantante vide direttamente e quali invece avvennero dopo la sua partenza.

La testimonianza servirà anche a chiarire la questione del drink. Mahmood potrà spiegare se consegnò effettivamente una bevanda a Cooper, da dove provenisse, chi l’avesse preparata e se avesse notato comportamenti o circostanze insolite.

La causa civile e le accuse respinte da Tisci

Patrick Cooper ha avviato il procedimento civile sostenendo che Tisci lo abbia drogato e abusato dopo la serata trascorsa ad Harlem. La causa non equivale a una condanna e le accuse dovranno superare il vaglio del giudice sulla base delle testimonianze, dei documenti e degli altri elementi acquisiti.

Lo stilista contesta integralmente la versione dell’attore. La sua difesa considera la deposizione di Mahmood uno strumento utile per verificare la coerenza del racconto avversario e ridimensionare il ruolo attribuito al presunto passaggio della bevanda.

Il procedimento entra così in una fase delicata: un tribunale americano chiede alla giustizia italiana di raccogliere la testimonianza di un artista estraneo alle accuse ma presente, secondo le parti, in alcuni momenti della serata.

La rogatoria non chiarirà da sola ciò che accadde quella notte. Potrà però aggiungere orari, dettagli e riscontri oggettivi a una causa costruita su ricostruzioni contrapposte. Per questo le parole di Mahmood, pur pronunciate da semplice testimone, potrebbero avere un peso decisivo.