Garlasco, revisione del processo Stasi: le quattro strade per ribaltare una sentenza definitiva e perché le nuove indagini possono pesare

Alberto Stasi

Alberto Stasi è stato condannato definitivamente a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi e una sentenza passata in giudicato, nel nostro ordinamento, non si cancella semplicemente perché una nuova Procura ricostruisce il delitto in maniera diversa. Esiste però uno strumento eccezionale capace di riaprire un processo ormai concluso: la revisione. Ed è proprio su questo terreno che potrebbe spostarsi una delle partite giudiziarie più importanti del nuovo caso Garlasco.

Le indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio, la nuova ricostruzione dell’aggressione, gli accertamenti sull’orario della morte e soprattutto quanto sta emergendo dalle analisi genetiche effettuate nel 2007 sui pedali della bicicletta Umberto Dei hanno infatti consegnato alla difesa di Stasi materiale che gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis stanno valutando in vista di una possibile istanza di revisione. Ma che cosa serve davvero per riaprire una sentenza definitiva? E soprattutto, quali degli elementi emersi a Garlasco potrebbero entrare in gioco?

La revisione non è un nuovo appello: la legge prevede quattro casi

Il punto di partenza è l’articolo 630 del Codice di procedura penale, che individua quattro situazioni nelle quali una sentenza definitiva di condanna può essere sottoposta a revisione.

La prima riguarda il cosiddetto contrasto tra giudicati. Accade quando i fatti posti alla base di una condanna definitiva risultano inconciliabili con quelli stabiliti da un’altra sentenza penale irrevocabile.

Applicato a Garlasco, questo scenario diventerebbe particolarmente rilevante qualora Andrea Sempio affrontasse un processo e arrivasse una condanna definitiva che lo individuasse come unico autore dell’omicidio di Chiara Poggi. A quel punto ci si troverebbe davanti a due giudicati difficilmente conciliabili: Stasi condannato definitivamente per l’omicidio e Sempio, a sua volta, condannato definitivamente come unico assassino della stessa vittima.

Ma siamo ancora molto lontani da questo scenario. Nei confronti di Sempio oggi esiste un’indagine e la Procura ha annunciato l’intenzione di chiedere il rinvio a giudizio. Non esiste ancora una condanna e vale naturalmente la presunzione di innocenza.

Le nuove prove: il fronte che potrebbe aprirsi prima

La seconda ipotesi prevista dalla legge riguarda la scoperta o la sopravvenienza di nuove prove che, da sole o insieme a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto. Ed è probabilmente questo uno dei terreni sui quali si concentrerà maggiormente la difesa di Stasi.

Tra gli elementi emersi nella nuova indagine c’è infatti la diversa valutazione dell’epoca della morte di Chiara Poggi. Gli approfondimenti dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo hanno confermato un intervallo cronologico ricostruito anche attraverso l’analisi del contenuto gastrico, mai effettuata nel precedente procedimento. Secondo la nuova consulenza, inoltre, l’aggressione sarebbe stata precedente al decesso e Chiara potrebbe essere sopravvissuta per almeno 15-30 minuti, senza poter escludere un periodo complessivo fino a 60 minuti.

Se una nuova determinazione dell’orario del delitto risultasse incompatibile con la presenza di Stasi nella villetta di via Pascoli, la difesa potrebbe tentare di utilizzare quell’elemento nel procedimento di revisione. Non basta, però, che una prova sia semplicemente diversa o che consenta una nuova lettura dei fatti. Dovrà possedere un peso tale, valutata insieme alle altre risultanze, da poter condurre al proscioglimento.

Il Dna sui pedali e i test negativi

C’è poi il capitolo diventato esplosivo nelle ultime settimane: il Dna sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi. Nel 2007 il Ris di Parma attribuì «oltre ogni ragionevole dubbio» a Chiara Poggi il profilo genetico ottenuto dal campione denominato BU_P. Le nuove indagini hanno però riportato alla luce i raw data, cioè i dati grezzi delle lavorazioni effettuate all’epoca, e due corse elettroforetiche con risultato completamente negativo che, secondo la ricostruzione della Procura di Pavia e della difesa Stasi, non comparivano negli atti del procedimento celebrato contro l’allora fidanzato della vittima.

Proprio su quei dati si sta combattendo una battaglia tecnica decisiva. Da una parte la difesa di Stasi sostiene che possano mettere in discussione l’attribuzione del Dna di Chiara ai pedali; dall’altra i consulenti della famiglia Poggi contestano questa interpretazione e continuano a ritenere valido il risultato positivo ottenuto nel 2007. Per la revisione conterà dunque non soltanto l’esistenza dei raw data, ma il significato probatorio che eventualmente verrà loro riconosciuto.

Se dietro gli atti ci fosse un reato

L’articolo 630 contempla poi una quarta strada particolarmente delicata: la revisione può essere richiesta quando si dimostra che la condanna deriva da falsità in atti o in giudizio oppure da un altro fatto previsto dalla legge come reato. È qui che l’indagine sulle analisi del Ris potrebbe assumere un peso completamente diverso.

La Procura di Pavia sta infatti approfondendo che cosa accadde nel laboratorio di Parma nel settembre 2007 e perché determinati risultati non risultino negli atti del vecchio procedimento. Al momento questo non significa che qualcuno abbia commesso un reato, né tantomeno che sia stata dimostrata una manipolazione.

Se però gli accertamenti dovessero arrivare a stabilire l’esistenza di una condotta penalmente rilevante che abbia inciso sulla condanna, si aprirebbe un ulteriore possibile terreno per la revisione.

È uno scenario ancora tutto da dimostrare, ma giuridicamente diverso dalla semplice comparsa di una nuova prova: in quel caso si discuterebbe infatti dell’affidabilità stessa di un elemento entrato nel percorso che ha portato alla condanna.

C’è anche una quarta possibilità

L’altra ipotesi prevista dall’articolo 630 riguarda una condanna fondata su una sentenza civile, amministrativa o penale che sia stata successivamente revocata. È una fattispecie generale prevista dal Codice e, allo stato degli elementi emersi, non rappresenta il cuore della vicenda Stasi. Serve però a completare il quadro delle quattro porte attraverso le quali l’ordinamento consente di mettere nuovamente in discussione una condanna definitiva.

Chi può chiedere la revisione

La richiesta non spetta soltanto al condannato. Può presentarla Alberto Stasi attraverso i propri difensori, ma la legge riconosce questa possibilità anche a un prossimo congiunto o al tutore e, in caso di morte del condannato, agli eredi o a un prossimo congiunto.

Esiste inoltre un’altra strada particolarmente importante nel caso Garlasco: può chiedere la revisione anche il procuratore generale presso la Corte d’appello nel cui distretto venne pronunciata la sentenza di condanna.

Per Stasi il riferimento è la Procura generale di Milano, alla quale la Procura di Pavia ha già trasmesso gli atti della nuova indagine affinché possa valutarli. Questo significa che l’eventuale iniziativa non deve necessariamente partire soltanto dalla difesa.

Perché l’eventuale revisione si svolgerebbe a Brescia

C’è infine una particolarità che può apparire curiosa a chi non conosce il meccanismo previsto dalla legge: un eventuale processo di revisione della condanna di Alberto Stasi non si svolgerebbe né a Pavia né a Milano, ma davanti alla Corte d’appello di Brescia. La competenza per la revisione viene infatti individuata attraverso le regole stabilite dal Codice per evitare che a esaminare la richiesta sia lo stesso distretto nel quale si è formato il giudicato contestato.

Il nuovo procedimento avrebbe quindi un oggetto molto preciso: stabilire se gli elementi presentati abbiano davvero la forza giuridica necessaria per mettere in discussione una condanna ormai definitiva. Ed è qui che bisogna distinguere il clamore prodotto dalle nuove indagini dalla realtà processuale. La riapertura dell’inchiesta su Garlasco non cancella la condanna di Alberto Stasi e l’indagine su Andrea Sempio non equivale alla prova dell’innocenza del primo.

Tuttavia, se alcuni degli elementi emersi dovessero rientrare nelle condizioni tassativamente previste dall’articolo 630, diciannove anni dopo l’omicidio potrebbe aprirsi un procedimento destinato a riesaminare proprio quel giudicato che sembrava aver scritto definitivamente la storia del delitto di Chiara Poggi.