Garlasco, il Garante privacy accusa i media di «morbosa spettacolarizzazione»: rimossi i colloqui tra Stasi e il suo avvocato

I protagonisti del giallo di Garlasco

Il caso Garlasco finisce nuovamente sotto i riflettori, ma questa volta non per una perizia o una nuova testimonianza. A intervenire è il Garante per la protezione dei dati personali, che denuncia la «continua e morbosa spettacolarizzazione» dell’omicidio di Chiara Poggi e rivolge un richiamo durissimo ai mezzi d’informazione. L’Autorità prende atto della rimozione, da una piattaforma televisiva online, di un servizio contenente audio e trascrizioni di conversazioni tra Alberto Stasi e il suo avvocato difensore. Il problema, però, va ben oltre il singolo episodio: secondo il Garante, il racconto mediatico della vicenda rischia di travolgere il diritto alla riservatezza e la dignità di tutte le persone coinvolte, dalla famiglia della vittima agli indagati.

Garlasco, il Garante interviene sui colloqui tra Stasi e il difensore

Al centro del provvedimento figurano le conversazioni tra Alberto Stasi, condannato definitivamente per l’omicidio di Chiara Poggi, e il suo legale. Una piattaforma televisiva online aveva pubblicato l’audio e la trascrizione dei colloqui, poi rimossi.

Il Garante prende atto della cancellazione, ma ricorda che il Codice di procedura penale tutela le comunicazioni tra assistito e difensore e pone specifici divieti alla loro intercettazione e utilizzazione. Anche l’Unione delle Camere penali italiane aveva già contestato la diffusione di quel materiale.

L’Autorità rinnova quindi il richiamo al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, delle regole deontologiche dei giornalisti e delle garanzie costituzionali. La rilevanza pubblica di un’inchiesta giudiziaria non autorizza a pubblicare indiscriminatamente ogni conversazione o documento.

«Morbosa spettacolarizzazione»: l’accusa ai mezzi d’informazione

Il passaggio più severo riguarda il modo in cui televisioni e altri mezzi d’informazione raccontano il delitto. Il Garante parla espressamente di una «continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca», che contrasta con il principio di essenzialità dell’informazione.

Non contesta il diritto di raccontare gli sviluppi delle indagini, ma richiama il confine tra ciò che serve a informare il pubblico e ciò che invade inutilmente la sfera privata. Un limite che riguarda soprattutto la diffusione di dettagli personali privi di effettiva rilevanza per comprendere i fatti.

La tutela, precisa l’Autorità, deve riguardare «non soltanto la vittima e i suoi familiari, ma anche gli indagati e tutte le persone che, a vario titolo, risultino coinvolte o richiamate nella narrazione mediatica».

Non basta cancellare: rischi anche per chi condivide gli audio

Il Garante avverte che la rimozione del contenuto originario non esaurisce necessariamente il problema. Audio, trascrizioni e altri materiali possono continuare a circolare attraverso nuove pubblicazioni, condivisioni e riproduzioni.

L’Autorità ricorda infatti che «anche la riproduzione, la condivisione o l’ulteriore diffusione di contenuti acquisiti in modo illecito può integrare una violazione» delle norme sulla protezione dei dati personali.

Non è dunque sufficiente sostenere che un documento fosse già disponibile altrove. Chi decide di rilanciarlo deve comunque valutare la liceità della diffusione e il rispetto dei diritti delle persone interessate.

Reclami e istruttorie: il Garante continua a vigilare

L’intervento non rappresenta soltanto un ammonimento pubblico. Il Garante conferma di aver ricevuto reclami da persone interessate alla vicenda e di avere già aperto istruttorie. L’Autorità si riserva ulteriori iniziative, anche nei confronti di chi utilizzi contenuti acquisiti o diffusi illecitamente.

Il richiamo arriva mentre il delitto di Garlasco continua a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico, tra la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio e le iniziative annunciate dalla difesa di Alberto Stasi.

La posizione del Garante è netta: il diritto di cronaca resta fondamentale, ma deve convivere con la tutela della persona, la riservatezza delle comunicazioni difensive e il principio di essenzialità dell’informazione. E la notorietà del caso non attenua questi obblighi.