Non basta avere appena subito una rapina per poter sparare a chi fugge. È questo il punto giuridico, prima ancora che politico, sul quale si fonda la condanna definitiva di Mario Roggero. La Cassazione ha confermato la pena di 14 anni e 9 mesi inflitta dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino al gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 inseguì all’esterno del negozio i tre uomini responsabili dell’assalto, uccidendone due e ferendo il terzo.
I giudici hanno respinto il ricorso della difesa e reso definitiva la responsabilità per due omicidi e un tentato omicidio. Il caso è tornato immediatamente al centro dello scontro politico, con Lega e Fratelli d’Italia schierati a favore della grazia. Ma le motivazioni della sentenza raccontano una dinamica molto diversa dalla reazione istintiva di un commerciante che spara per salvare sé stesso o i propri familiari.
I rapinatori erano già fuori dalla gioielleria
La Corte d’Assise d’Appello ha ricostruito una sequenza netta. Quando Roggero impugnò la pistola e aprì il fuoco, l’aggressione dentro il negozio si era conclusa. I rapinatori avevano già lasciato la gioielleria e stavano raggiungendo l’automobile per allontanarsi.
Roggero li inseguì sulla pubblica via e sparò più colpi a distanza ravvicinata, mirando ai loro corpi. I proiettili raggiunsero tutti e tre: Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli morirono, mentre Alessandro Modica rimase ferito. Per i giudici mancavano quindi i due presupposti centrali della legittima difesa: un pericolo ancora attuale e la necessità di usare l’arma per proteggere sé stessi, i familiari o altri presenti.
La legge sulla legittima difesa, anche dopo la riforma del 2019, non autorizza infatti a sparare automaticamente contro chi entra in un esercizio commerciale o in un’abitazione. L’uso dell’arma può risultare proporzionato soltanto quando l’offesa è ancora in corso, il pericolo riguarda concretamente l’incolumità personale e non esistono alternative meno lesive. Nel caso Roggero, secondo la sentenza, la fase difensiva era terminata. L’azione armata iniziò dopo, quando i rapinatori cercavano di fuggire.
I filmati hanno smentito la ricostruzione del gioielliere
Nel corso dei processi Roggero ha sostenuto di avere temuto che i rapinatori potessero tornare, che avessero portato via sua moglie o che uno di loro gli avesse puntato contro l’arma.
La Corte ha però definito quella ricostruzione «illogica» e smentita dalle immagini delle telecamere. I filmati mostrano i tre uomini in fuga verso l’auto e non documentano un tentativo di rientrare nella gioielleria. Mostrano inoltre Roggero che, dopo avere preso la pistola, urta fisicamente la moglie prima di uscire. Per i giudici non è quindi credibile che pensasse che i rapinatori l’avessero portata con loro.
Anche la versione secondo la quale uno dei tre gli avrebbe puntato contro l’arma non ha trovato conferma nei video. La Corte ha osservato che Roggero sparò in assenza di un pericolo concreto per sé o per i familiari e che la sua condotta non risultava né necessaria né inevitabile per difendersi.
A pesare ha contribuito anche quanto il gioielliere dichiarò pubblicamente dopo i fatti. Per un periodo significativo non parlò del timore che i rapinatori avessero preso la moglie o potessero tornare. Disse invece di avere sparato per fermarli e consegnarli alla giustizia. Per la Corte, quelle parole indicavano una finalità diversa dalla difesa immediata.
Il trauma della precedente rapina non trasforma la fuga in un’aggressione
I giudici hanno riconosciuto che Roggero soffriva di un disturbo post traumatico da stress dopo una rapina subita nel 2015. Quel trauma contribuì a convincerlo che le autorità non fossero in grado di proteggerlo e che dovesse agire personalmente. La sentenza, tuttavia, non ha considerato questa condizione sufficiente per trasformare la sua reazione in legittima difesa. Il turbamento può spiegare psicologicamente una condotta, ma non può creare un pericolo che nella realtà non esiste più.
La Corte ha inoltre richiamato un episodio del 2005, quando Roggero aveva aggredito la famiglia del fidanzato della figlia, presentandosi di notte e minacciando con una pistola il ragazzo e i genitori. Il precedente è servito ai giudici per descrivere una modalità impulsiva di reazione agli eventi già presente prima della rapina del 2015. Il trauma ha inciso sulla valutazione complessiva e la Corte ha riconosciuto l’attenuante della provocazione per la rapina appena subita. Non ha però cancellato il dato decisivo: Roggero sparò quando i tre uomini non stavano più attaccando nessuno.
Per questo i giudici hanno escluso anche l’eccesso colposo di legittima difesa. Non si può eccedere nei limiti di una difesa che, in quel momento, non era più necessaria. L’inseguimento e gli spari appartenevano ormai a una fase successiva alla rapina, non alla protezione immediata della vita o dell’incolumità.
La Cassazione non ha dunque condannato un uomo perché aveva reagito a un’aggressione in corso. Ha confermato la condanna di un uomo che, dopo la fine dell’aggressione, prese una pistola, uscì dal negozio, inseguì i rapinatori e fece fuoco mentre cercavano di allontanarsi. È questa la linea che separa la legittima difesa dalla giustizia privata. Ed è proprio quella linea che il dibattito politico sulla grazia rischia oggi di cancellare.







