Previdenza complementare: al via le nuove disposizioni, ecco cosa cambia

Previdenza fondi pensione

A partire da oggi i nuovi assunti nel settore privato saranno iscritti automaticamente alla previdenza complementare ed il Trattamento di fine rapporto, insieme ai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, confluiranno direttamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro. Lo prevede l’ultima legge di Bilancio. La previdenza complementare andrà ad integrare l’assegno pubblico, garantendo un sostegno economico aggiuntivo durante gli anni della pensione.

Per gli assunti fino al 30 giugno 2026 resta valido il meccanismo del silenzio-assenso. Questi lavoratori hanno sei mesi di tempo per decidere se aderire o meno alla previdenza complementare. Restano esclusi dalle nuove disposizioni il personale del pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.

Se sono presenti più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella con le adesioni del maggior numero di lavoratori dell’azienda (salvo diverso accordo aziendale). In assenza di fondi collettivi di riferimento l’intero Tfr confluirà nel Fondo Cometa, come da indicazione del ministero del Lavoro.

Sessanta giorni di tempo per scegliere

I lavoratori assunti a partire dalla data del primo luglio 2026 avranno 60 giorni di tempo (e non più 6 mesi) dalla data di stabilizzazione per scegliere la destinazione della propria buonuscita. Potranno indicare qualsiasi forma pensionistica complementare o lasciarla in azienda o nel fondo di Tesoreria dell’Inps.

L’adesione automatica alla forma complementare in via volontaria o per silenzio-assenso è irrevocabile. La scelta di una qualsiasi altra forma di previdenza lascia spazio alla trasmigrazione nella previdenza complementare. E anche in questo caso, una volta deciso il fondo a cui iscriversi non si potrà tornare indietro.

Nel caso in cui sia previsto dal contratto collettivo applicato, il datore di lavoro verserà un contributo aggiuntivo a favore del lavoratore. Questo contributo rappresenta un beneficio economico derivante dalla contrattazione collettiva e contribuisce ad aumentare il capitale destinato alla pensione integrativa. Alcuni contratti potrebbero parimenti prevedere un contributo a carico del lavoratore. Il lavoratore con una retribuzione annua lorda inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale ha inoltre la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico.

Le prestazioni erogate dai fondi pensione

Le novità riguardano anche le prestazioni erogate dai fondi pensione al termine della carriera lavorativa. La riforma amplia le modalità con cui il capitale accumulato potrà essere utilizzato, offrendo ai futuri pensionati una maggiore flessibilità nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze. La buonuscita potrà essere richiesta in un’unica soluzione sotto forma di capitale per soglie raggiunte in base agli importi maturati. Il calcolo dipenderà dagli anni di lavoro, dai contributi versati e dall’età.

Tra le nuove opzioni rientrano le rendite temporanee, che garantiscono un reddito per un periodo di tempo prestabilito, le prestazioni programmate o frazionate, che consentono di ricevere il capitale attraverso pagamenti periodici, e le formule miste, che prevedono l’erogazione iniziale di una parte del capitale seguita dalla corresponsione di una rendita.